Sentenza n. 6689/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 16 aprile 2025 di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 16 aprile 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso si fonda sull’avvenuta scadenza del termine legale per la conclusione del procedimento. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito e che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Ministero è stato ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’Amministrazione dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di accertamento del silenzio-inadempimento, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di adottare misure per l’eventuale ulteriore inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, incidendo sulla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2005/36/CE
Richiede che l’autorità competente valuti le qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro considerando l’insieme delle competenze acquisite e, se necessario, disponendo misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Costituisce la base per l’adozione di eventuali misure compensative, purché necessarie e proporzionate, nell’ambito della valutazione dell’equipollenza della formazione estera.
art. 6 decreto-legge 173/2022, convertito in legge 604/2022
Individua la nuova denominazione del Ministero dell’Istruzione, divenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro è decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento dell’autorità competente e il giudice può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l’autorità competente deve valutare complessivamente competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra titoli.
- L’autorità competente deve verificare se le conoscenze e qualifiche conseguite nello Stato membro d’origine, insieme all’eventuale esperienza professionale maturata nello Stato d’origine o nello Stato ospitante, soddisfino anche solo parzialmente i requisiti per l’accesso all’attività professionale richiesta.
- L’eventuale differenza tra la formazione estera e i requisiti nazionali non consente un rigetto automatico: l’Amministrazione deve valutare, ove necessario, l’adozione di misure compensative opportune e proporzionate.
- In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per la conclusione del procedimento.
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