Cassazione Penale, Ordinanza n. 29317/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione delle norme sulla guida in stato di ebbrezza e sulla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 186, comma 7, e dell'art. 187, comma 8, del Codice della strada. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, l'imputato denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avesse applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In particolare, il ricorso deduceva in modo generico che avrebbero dovuto essere valutate le modalità della condotta, il grado della colpa, l'entità del danno e la scarsa rilevanza del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è deducibile solo se il ricorrente indichi specifici presupposti fattuali dai quali emerga la decisiva rilevanza della omessa motivazione sulla causa di non punibilità; nel caso concreto, invece, le allegazioni erano generiche e quindi inidonee a far emergere la lamentata lacuna motivazionale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, C.d.S.
Indicato come una delle norme violate per la condanna confermata in appello; la decisione non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a registrare la contestazione.
art. 187, comma 8, C.d.S.
Indicato come ulteriore norma base della condanna confermata in appello; la Corte non ne esamina il merito, poiché il ricorso verte solo sulla particolare tenuità del fatto.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità può essere dedotta in cassazione per difetto di motivazione della sentenza d'appello anche se non specificamente devoluta, ma solo quando il ricorrente indichi concretamente i presupposti che rendano decisiva la mancata valutazione della particolare tenuità del fatto.
art. 129 c.p.p.
Richiamato quale parametro per il dovere del giudice di rilevare immediatamente le cause di non punibilità evidenti dagli atti, compresa la particolare tenuità del fatto, nei limiti della loro evidenza.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione del mancato rilievo della particolare tenuità del fatto è ammissibile solo se il ricorrente alleghi elementi specifici e concreti dai quali possa desumersi la decisiva rilevanza della questione.
- Una censura meramente assertiva o generica sulla lieve entità della condotta, sul grado della colpa o sull'esiguità del danno non è idonea a fondare un vizio di motivazione della sentenza d'appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Il giudice di legittimità può verificare il mancato rilievo officioso di una causa di non punibilità, ma soltanto nei limiti in cui la relativa omissione sia sorretta da una concreta allegazione difensiva e non da deduzioni generiche.
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