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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36567/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova indicata in epigrafe. Nel corso del giudizio di legittimità, dopo una precedente ordinanza interlocutoria, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte rileva che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non recettizio quanto all'accettazione, ma comunque recettizio quanto alla sua efficacia processuale, perché deve essere notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati con visto. Nel caso concreto tali formalità non potevano essere osservate, poiché le controparti erano rimaste intimate e non costituite. La Corte considera quindi la rinuncia come manifestazione della sopravvenuta perdita di interesse alla decisione e pronuncia l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha dato atto che la rinuncia, pur non potendo essere formalmente notificata o comunicata alle controparti rimaste intimate, è comunque idonea a far venir meno l'interesse alla decisione. Nulla è stato disposto sulle spese, perché nessuna delle controparti ha svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre escluso la statuizione sul raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura si applica tassativamente solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente portata a conoscenza delle parti, può determinare l'estinzione del giudizio; nel caso concreto la Corte valorizza la rinuncia come perdita di interesse alla decisione.

  • contributo unificato (raddoppio)

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio, perché la misura è tassativamente collegata a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, ma per produrre gli effetti processuali previsti dall'art. 391 c.p.c. richiede la comunicazione o notificazione alle parti costituite, ovvero ai loro difensori con visto.
  • Se la rinuncia non può essere formalmente comunicata o notificata alle controparti perché queste sono rimaste intimate, la Corte può comunque prenderne atto come espressione della perdita di interesse alla decisione e dichiarare l'estinzione del giudizio.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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