Cassazione Penale, Sentenza n. 24649/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art.591, comma 1, lett.a), cod.proc.pen., atteso che, dopo la proposizione del ricorso, la misura cautelare era stata revocata dal giudice procedente. Pertanto non è stata affrontata la decisione nel merito sulle doglianze relative alla motivazione o all'autonoma valutazione; nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, contestando la carenza di motivazione e la mancata autonoma valutazione da parte del Tribunale in ordine alla sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" e delle esigenze cautelari. In particolare deducevano violazione degli artt.292 e 309, comma 9, cod.proc.pen. per insufficiente motivazione grafica e per omessa autonoma valutazione del riesame, nonché manifesta illogicità della motivazione; i fatti contestati riguardavano plurime cessioni di cocaina e hashish (art.73 d.P.R. 309/1990), con riconoscimenti fotografici da parte di numerosi acquirenti e riscontri di osservazione investigativa (uso di una Fiat Punto risultata in uso agli indagati).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73
Il capo di imputazione riguardava il delitto di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti; la norma è stata indicata come titolo di reato a carico dei ricorrenti
codice di procedura penale, art.274
La norma disciplina le esigenze cautelari (ad esempio tutela dell'ordine pubblico, pericolo di reiterazione): il Tribunale ha ritenuto che tali esigenze sussistessero e che la misura dell'obbligo di dimora fosse proporzionata
codice di procedura penale, art.292
Prevede i requisiti della motivazione degli atti cautelari; i ricorrenti hanno lamentato violazione per insufficiente motivazione, ma la questione non è stata decisa in cassazione per carenza di interesse
codice di procedura penale, art.309
Riguarda aspetti procedurali delle misure cautelari e della relativa motivazione; i ricorrenti hanno dedotto la nullità dell'ordinanza applicativa per violazione di tale disposizione, deduzione non esaminata nel merito in ragione dell'inammissibilità
codice di procedura penale, art.591
Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; è la norma invocata dalla Corte per dichiarare inammissibili i ricorsi poiché la misura impugnata era stata revocata
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata dopo la proposizione del ricorso, il giudice di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (art.591 c.p.p.), evitando la decisione nel merito.
- Le eccezioni di nullità per carenza di autonoma valutazione o per insufficiente motivazione (art.292 e art.309 c.p.p.) devono essere sollevate tempestivamente, ma la loro valutazione in Cassazione può non aver luogo se viene meno l'interesse sostanziale del ricorrente.
- In sede di riesame, un elevato numero di riconoscimenti fotografici e riscontri investigativi (osservazioni dirette, uso di mezzi in comune) possono costituire elementi idonei a fondare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e a giustificare misure cautelari proporzionate.
- Il giudice del riesame è tenuto a compiere un'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; se tale valutazione è omessa o meramente formale può costituire motivo di impugnazione, ma il concreto risultato processuale dipende anche dalla persistenza dell'interesse all'impugnazione.
- Prima di proporre ricorso è strategico verificare lo stato della misura cautelare e dell'istruttoria (revoche o modifiche intervenute), perché la sopravvenuta revoca può rendere inutile l'impugnazione e provocarne l'inammissibilità.
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