Sentenza n. 360/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della nota del Responsabile dell’Ufficio Paesaggio del Comune di Ugento prot. n. 0023654 del 12.8.2024, con cui è stato comunicato il parere contrario della Commissione locale paesaggio sull’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica relativamente alla pratica edilizia presentata dal ricorrente in data 16 giugno 2023, per la demolizione e la ricostruzione del fabbricato di vecchia costruzione (inagibile) ubicato nell’agro di Ugento, in Contrada “Vetti”, lungo la Strada Provinciale n. 72 “Casarano-Ugento” e, contestualmente, è stato chiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce di verificarne l’interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. a), 12 e 13 del d.lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.; - dei pareri della Commissione locale per il paesaggio dei Comuni di Ugento, Taurisano, Presicce-Acquarica n. 35U del 7 maggio 2024 e n. 47U del 30 luglio 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale con cui, preso atto del parere contrario della Commissione locale per il paesaggio, è stato chiesto alla Soprintendenza di verificare l’eventuale interesse culturale dell’immobile nell’ambito del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione comunale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota comunale e i pareri della Commissione locale per il paesaggio relativi al progetto di demolizione di un fabbricato inagibile e ricostruzione di un nuovo fabbricato residenziale. Ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e difetto di istruttoria e motivazione; violazione dell’art. 91 delle NTA del PPTR, concernente l’accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi incidenti sugli ulteriori contesti paesaggistici; violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 88 e 91 delle NTA del PPTR, per avere l’amministrazione ritenuto rigide e assolute le misure di salvaguardia e utilizzazione relative alle componenti dei valori percettivi, con contestuale omessa o insufficiente istruttoria e difetto di motivazione; violazione dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La nota impugnata non conteneva una decisione finale sull’istanza di compatibilità paesaggistica, ma si limitava a richiedere alla Soprintendenza accertamenti sull’eventuale sottoposizione dell’immobile alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sebbene l’atto desse conto del parere contrario della Commissione locale per il paesaggio, il responsabile dell’Ufficio paesaggio non aveva tratto da tale parere una determinazione conclusiva, avendo ritenuto necessari ulteriori approfondimenti istruttori. L’atto aveva quindi natura endoprocedimentale e non era immediatamente lesivo della posizione del ricorrente. Il TAR ha inoltre rilevato che il parere della Commissione locale non era vincolante. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione delle amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR non ha esaminato nel merito tale censura, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
art. 91 NTA del PPTR Puglia
La disposizione è stata richiamata quale disciplina dell’accertamento di compatibilità paesaggistica; il TAR non ne ha esaminato l’applicazione sostanziale, perché l’atto impugnato era endoprocedimentale.
artt. 37, 88 e 91 NTA del PPTR Puglia
Le disposizioni sono state invocate per contestare l’interpretazione delle misure paesaggistiche e la valutazione di ammissibilità dell’intervento, senza esame di merito da parte del TAR.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
La norma è stata invocata con riferimento alla qualificazione edilizia dell’intervento di demolizione e ricostruzione, ma la censura non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
artt. 10, comma 3, lett. a), 12 e 13 d.lgs. 42/2004
Le disposizioni sono state richiamate come base della richiesta comunale alla Soprintendenza di verificare l’eventuale interesse culturale dell’immobile; tale richiesta è stata qualificata come atto istruttorio endoprocedimentale.
Massime di principio
- È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto contro un atto che, nell’ambito di un procedimento di compatibilità paesaggistica, si limita a richiedere ulteriori accertamenti istruttori senza definire l’istanza né incidere immediatamente e direttamente sulla posizione del richiedente.
- La presa d’atto, in un atto comunale, di un parere contrario della Commissione locale per il paesaggio non rende necessariamente l’atto lesivo quando l’amministrazione non recepisca il parere con una determinazione conclusiva e disponga ulteriori approfondimenti istruttori.
- Il parere della Commissione locale per il paesaggio non è di per sé vincolante, sicché la sua natura contraria non equivale automaticamente a un diniego definitivo dell’istanza di compatibilità paesaggistica.
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