Sentenza n. 11756/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 47308 presentata in data 28 ottobre 2025 (doc.1) con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea – Spagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 28 ottobre 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento, assumendo che fosse decorso il termine previsto dall'art. 2 l. 241/1990 e dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, quantificabile complessivamente in 120 giorni, senza l'adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell'azione avverso il silenzio: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza che l'amministrazione si sia pronunciata. Il Ministero è individuato quale autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. L'art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007 impone all'autorità di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il comma 6 prevede poi l'adozione del provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva un termine massimo complessivo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché tale termine era scaduto senza provvedimento espresso, il Tribunale ha accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, per il successivo termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e di ordinare la conclusione del procedimento.
art. 2 l. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; tale competenza è oggi riferita al Ministero dell'Istruzione e del Merito.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine di trenta giorni per la verifica della completezza documentale e l'eventuale richiesta di integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Impone l'adozione del provvedimento conclusivo entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l'eventuale integrazione, il termine massimo complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato come Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio, la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere richiede e presuppone la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e, dalla presentazione della documentazione completa, adottare il provvedimento conclusivo entro tre mesi.
- Quando la disciplina speciale prevede un termine di trenta giorni per la verifica documentale e un successivo termine di tre mesi per la decisione, il termine massimo complessivo per la conclusione del procedimento è pari a quattro mesi se l'amministrazione richiede integrazioni documentali.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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