Sentenza n. 6000/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - del decreto Direttore generale n. 7967 del 14 dicembre 2022 del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14/8/2019 dell''ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria; - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21/8/2019 dell''ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria; - Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23/8/2019 dell''ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria; - Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22/8/2019 dell''ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 22/8/2019 dell''ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria; - Deliberazione del Direttore generale n. 1338 del 29/8/2019 dell''IRCCS Ospedale Policlinico San Martino; - Deliberazione del Direttore generale n. 672 del 26/8/2019 dell''IRCCS G. Gaslini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, incluso il decreto regionale di individuazione dell'importo dovuto dall'impresa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto della Regione Liguria che individuava i fornitori di dispositivi medici tenuti al ripiano e i relativi importi, nonché il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, la circolare ministeriale, l'accordo e l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, il decreto ministeriale recante le linee guida applicative e gli atti delle aziende sanitarie regionali relativi alla certificazione del fatturato. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente aveva chiesto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, ma tale pronuncia presuppone la comunicazione al TAR, da parte della Regione, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo ridotto previsto dalla legge. Poiché la Regione non aveva comunicato l'avvenuto versamento, non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione di avvenuto pagamento determinava comunque la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; sulla base di tale effetto il giudizio è stato dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere può essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al TAR, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento che accerta l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto; la dichiarazione di avvenuto pagamento determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
La disposizione individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce la disciplina del ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, richiamata dall'art. 7 d.l. 95/2025.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la trattazione dell'udienza mediante collegamento da remoto in videoconferenza.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 87, comma 4-bis, c.p.a. per lo svolgimento da remoto dell'udienza.
Massime di principio
- Quando una disposizione speciale subordina la cessazione della materia del contendere alla comunicazione formale al giudice di un provvedimento amministrativo che accerta l'adempimento richiesto, la mera mancanza di tale comunicazione impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- L'avvenuto adempimento dell'obbligazione sostanziale oggetto della controversia può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche quando non ricorrano le condizioni formali previste per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, mentre la cessazione della materia del contendere richiede il verificarsi e la documentazione delle specifiche condizioni previste dalla disciplina applicabile.
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