Sentenza n. 943/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. 5095/2024 resa dal Tribunale civile di Palermo – Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di € 1.000,00 a titolo di carta docente e il pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza n. 5095/2024 del Tribunale civile di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata l’11 dicembre 2024. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero ad accreditare in favore della ricorrente € 1.000,00 a titolo di carta docente e a pagare le spese processuali, liquidate in € 641,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione, producendo l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notifica del titolo al Ministero mediante PEC il 16 dicembre 2024, nonché dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione dotato delle necessarie competenze. Il commissario esercita un munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione, e opera senza compenso aggiuntivo, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure sostitutive necessarie in caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo; il suo inutile decorso consente la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.
art. 93 c.p.c.
Il titolo esecutivo prevedeva la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato recante una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, purché sia stata provata la notificazione del titolo e sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dalla legge.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine congruo e può contestualmente nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato esercita un munus intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione obbligata, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel giudizio amministrativo devono essere trasmessi esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, secondo la modulistica e gli indirizzi PEC previsti per gli ausiliari del giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese relative agli atti funzionali alla sua introduzione seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente.
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