Ordinanza n. 136/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Milano inviato in data 31 marzo 2023 avente ad oggetto “VIA EUSTACHI BARTOLOMEO 32 – Unità Territoriale Municipio 3 – N.C.E.U. Foglio 316 Mappale 280 sub. 741, N.C.E.U. Foglio 316 Mappale 280 sub. 746 e N.C.E.U. Foglio 316 Mappale 280 sub. 747. Pratica atti p.g. 533512 del 06/10/2021 n. JPE/25627/2021 annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90 e ordine ripristino”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e contestuale ordine di ripristino relativo a interventi presso unità immobiliari
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Milano, trasmesso il 31 marzo 2023, con il quale l'amministrazione ha disposto l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, di una precedente pratica edilizia e il ripristino dello stato dei luoghi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata sull'eventuale permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, nonché l'aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, degli eventuali atti sopravvenuti e dell'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Al Comune è stato richiesto di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto specifici incombenti istruttori: il ricorrente deve dichiarare motivatamente se persiste l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla controversia e segnalare eventuali fatti o atti sopravvenuti, oltre a indicare l'eventuale necessità di istruttoria; il Comune deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, se non già presenti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza tramite la Segreteria, nelle forme del PAT. Il TAR ha espressamente avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi di annullamento, sulla legittimità dell'atto comunale o sulle spese.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90
È la base normativa indicata nel provvedimento comunale per l'annullamento d'ufficio dell'atto o della pratica edilizia precedente.
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'ordinanza istruttoria.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di trarre argomenti dalla mancata collaborazione processuale della parte, con riferimento alla verifica della permanenza dell'interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali fondanti l'ordinanza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
Consente di valutare l'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse come manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse attuale alla decisione e di dichiarare, conseguentemente, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo dispone un incombente istruttorio per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, la parte ricorrente deve fornire una risposta motivata e aggiornare la situazione relativa alla controversia entro il termine assegnato.
- La mancata ottemperanza all'ordine di dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e comportare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia non ancora definita nel merito, il giudice amministrativo può richiedere all'amministrazione chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, nonché il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione.
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