Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1718/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1765/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1765/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e passata in giudicato, che aveva condannato l'Amministrazione ad attribuire la Carta docente per complessivi euro 1.000,00. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi prodotta in copia informatica, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docente ai sensi della legge n. 107/2015, senza indicare il Tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. La ricorrente non era presente in camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale idonea ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura speciale deve consentire di individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita, oltre agli altri elementi utili a identificare il giudizio. La genericità della procura non è stata compensata dal suo deposito telematico unitamente al ricorso: l'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 considera la procura separata come apposta in calce ai fini tecnici, ma non elimina l'esigenza che il documento contenga elementi autonomamente idonei a dimostrare la volontà della parte di conferire lo ius postulandi per quella specifica controversia. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la procura cartacea, digitalizzata e allegata al ricorso nativo digitale, non garantisca né la consapevolezza della parte circa il contenuto dell'atto rappresentativo né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. È stata esclusa la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura, in quanto la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso, secondo l'Adunanza plenaria n. 11/2025. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile: il ricorso era stato notificato il 24 novembre 2025, dopo la pubblicazione della pronuncia dell'Adunanza plenaria, che non aveva innovato il quadro normativo ma aveva confermato uno degli orientamenti interpretativi già esistenti. Il TAR ha ritenuto non necessaria un'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la difesa della ricorrente non era presente in camera di consiglio e aveva implicitamente rinunciato alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre penalità di mora; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; secondo il TAR, l'assenza del difensore alla camera di consiglio comporta rinuncia implicita alla possibilità di interlocuzione e rende non necessaria l'adozione dell'ordinanza prevista dalla norma.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare il giudizio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 182 c.p.c.; tale rinvio non consente tuttavia di sanare la mancanza originaria della procura speciale quando essa è requisito di ammissibilità.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della regolarizzazione della rappresentanza processuale non è applicabile per sanare retroattivamente la carenza della procura speciale richiesta per l'ammissibilità del ricorso amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi utilizzabili e la parte ha scelto l'opzione processuale meno prudente.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina l'equiparazione tecnica della procura separata alla procura apposta in calce, ma non esonera dal contenuto specifico necessario a dimostrare il conferimento del mandato per la controversia concreta.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Il processo amministrativo richiede, in via generale, il patrocinio tecnico; tale obbligo giustifica l'esigenza di un adempimento accurato nella predisposizione della procura speciale.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato ordinario del quale era chiesta l'esecuzione.

  • art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.

    È richiamato per attestare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve contenere elementi sufficienti a individuare autonomamente l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita, nonché ogni altro dato utile a identificare il giudizio; una procura separata, generica e redatta su supporto analogico non soddisfa tale requisito per il solo fatto di essere digitalizzata e depositata o notificata unitamente al ricorso nativo digitale.
  • La regola tecnica secondo cui la procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente insieme all'atto si considera apposta in calce non trasforma una procura generica in procura speciale: l'equiparazione riguarda la collocazione formale e non elimina la necessità di un contenuto specifico né dimostra, di per sé, la consapevolezza della parte circa il ricorso concreto.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; la mera allegazione telematica di una copia informatica di una procura cartacea non dimostra necessariamente tale anteriorità o contestualità.
  • Quando la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, la sua mancanza o inidoneità originaria non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicato tramite l'art. 39 c.p.a.
  • L'errore scusabile non è riconoscibile per un ricorso proposto dopo una pronuncia nomofilattica che abbia confermato un orientamento interpretativo già esistente, se la parte avrebbe potuto adottare l'opzione processuale più prudente; la mera presenza di orientamenti giurisprudenziali discordanti non basta a escludere la colpa processuale.
  • Se la questione rilevata d'ufficio viene prospettata in udienza o camera di consiglio e il difensore della parte non è presente, l'assenza può essere considerata rinuncia implicita alla possibilità di contraddire, senza necessità di adottare l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a.; tale ordinanza è necessaria quando la questione emerga soltanto dopo il passaggio in decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.