Sentenza del 13/11/2018 n. 29090 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa a diversi avvisi di accertamento per imposta sulla pubblicità dell'anno 2003. Il ricorso originario era stato dichiarato inammissibile perché presentato l'8 marzo 2005 oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione degli avvisi. MG Advertising ha contestato, tra l'altro, la validità della notificazione, sostenendo che non fosse stata correttamente eseguita presso la sede sociale e che la relata contenesse attestazioni non veritiere; ha inoltre dedotto la violazione del giudicato esterno e l'omessa valutazione delle censure di merito sugli avvisi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il Comune non aveva proposto appello ma soltanto difese e la decisione regionale aveva comunque confermato la pronuncia favorevole all'ente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché le attestazioni del messo notificatore relative all'attività svolta e alle dichiarazioni ricevute potevano essere contestate soltanto mediante querela di falso. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il giudicato sulla tempestività del ricorso in un diverso procedimento non riguardava necessariamente lo stesso fatto. Le ulteriori censure sugli avvisi sono state dichiarate inammissibili, poiché il giudice non era tenuto a esaminare il merito dopo aver accertato la tardività del ricorso. Non sono state liquidate spese, dato che il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
Art. 100 c.p.c.
Impone che chi propone una censura abbia un interesse concreto e attuale alla sua decisione. Il motivo relativo alle difese del Comune è stato dichiarato inammissibile perché la società non avrebbe ricavato alcuna utilità dalla sua eventuale accoglienza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11 e 12
Norme richiamate dalla ricorrente per contestare il potere di rappresentanza processuale del dirigente comunale; la relativa censura non è stata esaminata nel merito per difetto di interesse.
Art. 145 c.p.c., commi 1 e 3, nella formulazione applicabile ratione temporis
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. Se la notificazione non può essere eseguita secondo tali modalità e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141.
La notificazione a una società può essere eseguita presso la sede e, quando non sia possibile consegnare l'atto secondo le modalità previste, presso il legale rappresentante individuato nell'atto, secondo le regole applicabili alle notificazioni alle persone fisiche.
Artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
Sono richiamati dall'art. 145 c.p.c. per disciplinare, in via subordinata, la notificazione al rappresentante della persona giuridica presso il domicilio o la residenza indicati.
Querela di falso
Le attestazioni del pubblico ufficiale contenute nella relata di notifica, relative alle attività compiute e alle dichiarazioni ricevute, non possono essere semplicemente contestate nel ricorso: la loro efficacia probatoria può essere superata mediante querela di falso.
Art. 100 c.p.c. e termine di 60 giorni per il ricorso tributario
Il ricorso tributario deve essere proposto entro il termine decadenziale decorrente dalla notificazione dell'atto impugnato. Il superamento del termine comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame delle contestazioni di merito.
Massime di principio
- Quando un ricorso tributario è proposto oltre il termine decorrente dalla valida notificazione dell'atto, il giudice può dichiararlo inammissibile senza esaminare le contestazioni relative al merito dell'accertamento.
- La relata di notifica redatta dal messo notificatore fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti direttamente, comprese le attività svolte e le dichiarazioni ricevute.
- Chi contesta la regolarità della notifica deve indicare con precisione gli atti processuali rilevanti e riprodurre o allegare la relata; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il giudicato formatosi in un diverso procedimento sulla tempestività di un ricorso non si estende automaticamente ad altri giudizi, perché la tempestività dipende dalle concrete modalità e date di notificazione del singolo atto.
- Le questioni di merito devono essere formulate contro una pronuncia che le abbia effettivamente esaminate; se il giudice ha dichiarato correttamente inammissibile il ricorso introduttivo, l'omessa decisione sul merito non costituisce normalmente un vizio autonomamente censurabile.
- Una censura processuale è ammissibile solo se il suo accoglimento può produrre un'utilità concreta per il ricorrente; non è sufficiente contestare aspetti della difesa avversaria privi di incidenza sul dispositivo.
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