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Sentenza

Sentenza n. 3957/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per l'esecuzione del giudicato, liquidando le spese del primo grado in euro 500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, sostenendo che l'importo di euro 500,00 fosse inferiore ai parametri previsti dalla Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. La controversia di primo grado riguardava l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva ordinato al Ministero l'attribuzione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma aveva ridotto la liquidazione delle spese in considerazione del carattere seriale e della natura della controversia. L'appellante ha dedotto l'inadeguatezza e l'insufficiente motivazione della liquidazione, chiedendo la riforma della sentenza sul punto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello e ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alle spese. Ha affermato che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, ma, quando condanna la parte soccombente, deve considerare i parametri del d.m. n. 55/2014, valutando le caratteristiche, l'importanza, la difficoltà, il valore della controversia, l'attività svolta, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni. Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, non esiste un vincolo legale di inderogabilità dei minimi; tuttavia, uno scostamento apprezzabile dai parametri ministeriali richiede una motivazione specifica e non sono ammesse liquidazioni meramente simboliche, incompatibili con il decoro professionale e con l'effettività della tutela giurisdizionale. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia, senza spiegare adeguatamente la quantificazione né giustificare una compensazione parziale. La serialità, secondo il Consiglio di Stato, non giustificava di per sé la riduzione e poteva anzi aggravare la responsabilità dell'amministrazione che aveva mantenuto una condotta già riconosciuta illegittima. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate equitativamente in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d'appello sono state compensate per il parziale accoglimento della domanda; è stato mantenuto il diritto alla rifusione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica attribuita al personale docente; nel caso concreto, la sua attribuzione era stata ordinata al Ministero dal giudice ordinario.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5

    «delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»; «contrasti giurisprudenziali»

    I parametri ministeriali devono essere considerati dal giudice nella liquidazione delle spese e dei compensi, con riguardo alle circostanze concrete della controversia; i valori medi tabellari possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento.

  • art. 13, comma 6, l. n. 247/2012

    Rimette a un decreto ministeriale la determinazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali, in assenza di una determinazione scritta del compenso.

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Costituisce il limite legale alla liquidazione, precludendo la determinazione di somme simboliche non consone al decoro della professione.

  • art. 24 Cost.

    Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone di evitare una liquidazione delle spese tale da non garantire un concreto ristoro dei costi sostenuti per agire in giudizio.

  • art. 113 Cost.

    Concorre a fondare il principio di effettività della tutela giurisdizionale richiamato dal Collegio.

  • art. 47 CDFUE

    Rafforza l'obbligo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, rilevante anche nella liquidazione delle spese di lite.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il precedente dell'Adunanza plenaria sulla discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo dispone di un ampio potere discrezionale nella regolazione delle spese di lite e può compensarle, in tutto o in parte, quando ricorrano giusti motivi desunti dalle circostanze concrete; tale potere deve però essere esercitato in modo coerente e non arbitrario.
  • Quando il giudice condanna la parte soccombente alle spese, deve confrontarsi con i parametri del d.m. n. 55/2014 e valutare le caratteristiche, la difficoltà, il valore, l'importanza e l'impegno richiesto dalla controversia.
  • Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali non costituiscono minimi inderogabili; tuttavia, uno scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti tabellari deve essere motivato mediante l'indicazione dei criteri concretamente utilizzati.
  • La serialità o la ripetitività del contenzioso non giustifica, da sola, una riduzione immotivata delle spese processuali; ove l'amministrazione continui a negare una posizione già riconosciuta in sede giurisdizionale, tale circostanza può assumere rilievo contrario alla riduzione delle spese.
  • La liquidazione delle spese non può ridursi a una somma simbolica incompatibile con il decoro professionale e con l'effettività della tutela giurisdizionale; il limite deriva anche dall'art. 2233, comma 2, c.c. e dai principi costituzionali ed europei di tutela effettiva.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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