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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5708/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 1/9/2022 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per fatti avvenuti il 16/7/2022: in concorso esplosione di almeno due colpi d'arma da fuoco nei confronti di Giovanni Savio, con lesioni personali (frattura del perone destro, prognosi 30 giorni) e detenzione/porto illegale di un'arma. L'ordinanza del Tribunale del riesame aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., ma confermato il carcere sulla base di immagini di videosorveglianza, riscontri sul sistema di rilevamento targhe (motociclo targato EX18899), corrispondenza di equipaggiamento e abbigliamento, riscontri sui profili social e tatutaggi nonché precedenti penali dell'indagato. Il ricorrente deduce due motivi: (1) vizio di motivazione sui gravi indizi, contestando la qualità dei frame, la presunta fede privilegiata attribuita al riconoscimento della polizia giudiziaria, l'incongruenza nei tempi e direzioni di fuga, il mancato riconoscimento da parte della vittima e l'interpretazione di conversazioni intercettate; (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, contestando l'attenzione ai precedenti risalenti e alla dichiarazione di abitualità e sostenendo che il movente sarebbe contingente e familiare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte siano in gran parte meri tentativi di rivalutazione del merito e quindi non sindacabili in sede di legittimità, richiamando il limite del controllo della Cassazione sulle valutazioni di fatto e di prova in materia cautelare. Ha giudicato non illogica la valutazione del Tribunale del riesame sulla identità tra i motocicli e sugli elementi di riscontro (tipologia, equipaggiamento, abbigliamento, rilevamento targhe, tatuaggi, immagini in cui il conducente è riconoscibile), e ha ritenuto legittima la valutazione delle esigenze cautelari basata su precedenti penali, dichiarazione di abitualità e vicinanza temporale del reato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    L'aggravante risultava esclusa dal Tribunale del riesame; la Corte non ha ritenuto necessario rimettere in discussione quella valutazione, limitandosi a verificare la legittimità complessiva della decisione cautelare.

  • art. 582, 585, 577 cod. pen.

    Norme richiamate per qualificare i fatti contestati (uso di arma da fuoco e lesioni personali in concorso); la motivazione del Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine a tali reati.

  • art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Richiamata in relazione alla detenzione/porto illegale di arma comune da sparo; utilizzata come capo di imputazione rispetto al reperto investigativo sulle armi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami ai limiti procedurali per l'esposizione dei motivi in cassazione; la decisione ricorda che il ricorso non può trasformarsi in mera rivalutazione del merito e che va rispettata la disciplina dei motivi e dei limiti in sede di impugnazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativa alla Cassa delle ammende; applicata per disporre la condanna a euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Corte di legittimità opera un controllo limitato: non è ammessa una nuova valutazione globale e comparativa delle prove già esaminate dal giudice di merito; il sindacato riguarda solo l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione.
  • Immagini di videosorveglianza anche di qualità imperfetta possono concorrere a costituire gravi indizi se integrate da altri riscontri (targa, caratteristiche del veicolo, equipaggiamento, tatuaggi, riscontri sui social).
  • Il mancato riconoscimento della vittima non è necessariamente decisivo se il quadro indiziario complessivo contiene altri elementi che collegano l'indagato al fatto.
  • Precedenti penali anche se risalenti possono essere utilizzati nel giudizio cautelare per valutare il pericolo di reiterazione e la non occasionalità della condotta.
  • La vicinanza temporale tra il fatto e l'adozione della misura è un elemento rilevante per la sussistenza delle esigenze cautelari; un movente contingente e 'familiare' non esclude la possibilità di ulteriori reazioni criminosi e quindi il rischio valutato dal giudice.
  • Per contestare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare specifici vizi logico-giuridici nella motivazione del giudice di merito, non limitarsi a prospettare una diversa lettura degli stessi elementi probatori.

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