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Sentenza

Sentenza del 13/05/2015 n. 1039 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IRPEF - Ritenuta d'acconto - Mancata esposizione in dichiarazione - Credito di imposta - Rimborso - Istanza - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2007, con la quale erano state recuperate ritenute d'acconto indicate cumulativamente nella dichiarazione relativa al periodo 01/06/2007-31/05/2008. Le ritenute, tuttavia, erano state subite anche in precedenti periodi d'imposta, dal 31/12/1997 al 31/05/2007, nei quali non erano state esposte nelle rispettive dichiarazioni. La contribuente sosteneva che l'indicazione cumulativa avesse fatto sorgere il diritto al riconoscimento e al rimborso del credito, mentre l'Agenzia riteneva necessario far valere le ritenute nei singoli periodi o mediante una specifica istanza di rimborso.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che le ritenute subite in periodi precedenti, se omesse nelle relative dichiarazioni e indicate cumulativamente in una dichiarazione successiva, non consolidano automaticamente il credito d'imposta, in ossequio al principio di autonomia dei periodi d'imposta. Tali ritenute non possono essere considerate versamenti indebiti né generano automaticamente il diritto al rimborso: il contribuente deve utilizzare la procedura prevista dall'art. 38 del DPR 602/1973, oppure emendare tempestivamente le dichiarazioni precedenti nei limiti consentiti. Sono state riconosciute soltanto le ritenute relative all'anno 2007 già sgravate dall'Ufficio. Nulla è stato disposto sulle spese di giudizio per mancata presentazione della nota spese.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter del DPR 600/1973

    controllo formale delle dichiarazioni

    La norma consente all'Amministrazione di controllare la documentazione giustificativa dei crediti e delle ritenute indicate in dichiarazione e di recuperare mediante iscrizione a ruolo gli importi non adeguatamente documentati, senza necessità di un avviso di accertamento ordinario.

  • Art. 26, comma 2, del DPR 600/1973

    obbligo per banche e poste di operare una ritenuta d'imposta a titolo di acconto sugli interessi attivi

    Le ritenute sugli interessi bancari sono prelievi tributari dovuti e non versamenti indebiti; il contribuente può utilizzarle come credito d'imposta nella dichiarazione del periodo di competenza, nel rispetto delle regole dichiarative.

  • Art. 38 del DPR 602/1973

    procedura per il rimborso dei versamenti diretti non dovuti

    Quando il contribuente non ha fatto valere correttamente una ritenuta o un credito nella dichiarazione del relativo periodo, l'eventuale rimborso deve essere richiesto mediante l'apposita istanza e nei termini di decadenza previsti, non potendo derivare automaticamente dall'indicazione tardiva in una dichiarazione successiva.

  • Art. 15 del D.Lgs. 546/1992

    disciplina delle spese del giudizio tributario

    La richiesta di condanna alle spese deve essere accompagnata da una nota spese dettagliata; in mancanza, il giudice può non liquidare le spese.

  • Art. 2496 del Codice civile

    È stato invocato dalla contribuente in relazione alla prescrizione ordinaria, ma la Commissione ha ritenuto applicabile alla richiesta di rimborso la disciplina speciale e decadenziale dell'art. 38 del DPR 602/1973.

  • Cassazione, sentenza n. 16551/2011

    L'omessa indicazione di un credito non costituisce automaticamente un errore materiale riconoscibile d'ufficio quando l'errore non emerge direttamente dalla dichiarazione e non evidenzia in modo inequivoco l'intenzione di far valere il credito.

  • Cassazione, sentenze nn. 7294/2012 e 1427/2013

    Le dichiarazioni fiscali contenenti errori, anche omissivi e di fatto o di diritto, sono emendabili e ritrattabili, purché ciò avvenga entro i limiti temporali derivanti da decadenze o dall'esaurimento degli effetti della dichiarazione.

Massime di principio

  • I crediti derivanti da ritenute devono essere indicati nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui le ritenute sono state subite; l'indicazione cumulativa in una dichiarazione successiva non li rende automaticamente utilizzabili.
  • Il principio di autonomia dei periodi d'imposta impedisce di trasferire liberamente crediti o ritenute non dichiarati da un periodo a un altro.
  • L'indicazione tardiva di un credito non equivale necessariamente a una correzione di errore materiale: se l'omissione non è immediatamente rilevabile, il credito può essere disconosciuto in sede di controllo formale.
  • Per ottenere il rimborso di ritenute non indicate tempestivamente occorre presentare una specifica istanza ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/1973, rispettando i relativi termini di decadenza.
  • Quando ancora possibile, il contribuente può correggere o ritrattare la dichiarazione originaria mediante dichiarazione integrativa, sempre entro i termini applicabili.
  • Le ritenute regolarmente operate dal sostituto d'imposta non sono versamenti indebiti: il problema riguarda il modo e il momento in cui il contribuente fa valere il relativo credito.

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