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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34650/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di pagamento per accise relative agli anni 2011, 2012 e 2013 e dai conseguenti atti sanzionatori emessi nei confronti di una società operante nel settore del gas naturale. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione ritenendo corretto il riferimento, ai fini dell'esigibilità dell'accisa sul gas naturale, al momento della fatturazione ai consumatori finali e non a quello della sola immissione in consumo. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 504 del 1995, sostenendo che il momento di esigibilità dell'imposta dovesse essere quello della fornitura al consumatore finale secondo un criterio di competenza, e non quello della fatturazione secondo un criterio di cassa. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su rilievi specifici, relativi alla mancata considerazione dei conguagli e del quadro H della dichiarazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, per il gas naturale, la disciplina dell'art. 26 TUA collega l'esigibilità dell'accisa al momento della fornitura ai consumatori finali e che, in base all'art. 26, comma 7, sono obbligati al pagamento i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali. Ne ha tratto la conclusione che la CTR aveva correttamente ritenuto legittimo l'avviso di pagamento ancorato alla fatturazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva espressamente considerato gli ulteriori rilievi come assorbiti dall'accoglimento dell'appello dell'Ufficio; si trattava quindi di una decisione implicita di rigetto, non di omissione decisoria. Il ricorso è stato pertanto rigettato e la società ricorrente condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 26 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    comma 1; comma 7; comma 13

    Per il gas naturale l'accisa è sottoposta a tassazione al momento della fornitura ai consumatori finali; sono obbligati al pagamento, con diritto di rivalsa, i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali; l'accertamento dell'accisa dovuta avviene sulla base delle dichiarazioni annuali.

  • art. 2 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    La Corte richiama la struttura dell'accisa come caratterizzata da una sfasatura tra fatto generatore dell'obbligazione tributaria ed esigibilità, che si verifica all'immissione in consumo.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi completamente il provvedimento del giudice su una domanda o eccezione; non vi è omissione se i rilievi risultano assorbiti nella decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la denunciata violazione e falsa applicazione della norma tributaria sull'esigibilità dell'accisa.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel regime delle accise sul gas naturale, il momento di esigibilità dell'imposta va individuato secondo la disciplina speciale del TUA, che collega l'obbligazione alla fornitura ai consumatori finali e individua come soggetti obbligati coloro che procedono alla fatturazione.
  • Le cessioni intermedie tra fornitore e consumatore finale che non integrano la condizione di esigibilità hanno rilevanza solo privatistica e non sono, di regola, autonomamente assoggettate alla pretesa impositiva.
  • In sede di legittimità, la censura di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia assorbito espressamente i rilievi ulteriori nella decisione su una questione pregiudiziale o logicamente assorbente; in tal caso il vizio da dedurre riguarda l'eventuale illegittimità dell'assorbimento, non l'assenza di decisione.
  • Per l'accisa sul gas naturale, il riferimento alla fatturazione come momento di esigibilità è coerente con la previsione normativa speciale e non può essere sostituito da un diverso criterio se non previa disciplina o comunicazione idonea a renderlo conoscibile all'Erario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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