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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22782/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società per il compenso maturato per attività di assistenza e consulenza legale nella redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo, con richiesta di prededuzione e privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. Il giudice delegato aveva respinto l'insinuazione accogliendo l'eccezione di inadempimento della curatela; il tribunale aveva confermato il rigetto in sede di opposizione, ritenendo che il professionista avesse svolto l'incarico con grave negligenza e imperizia, avendo predisposto un piano e una proposta non coerenti con l'attestazione, modificato il piano senza la necessaria nuova attestazione e violato l'ordine delle cause di prelazione, con conseguente inammissibilità della domanda di concordato. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) violazione degli artt. 2233 e 2236 c.c. e dell'art. 161 l.fall., sostenendo che il mancato buon esito della procedura dipendesse da valutazioni discrezionali del tribunale e che la prestazione fosse stata trasformata impropriamente in obbligazione di risultato; 2) violazione degli artt. 2233 c.c. e 111 e 161 l.fall. per il mancato riconoscimento della prededuzione; 3) violazione degli artt. 36 Cost., 2233 c.c. e 111 e 161 l.fall., oltre a omesso esame e motivazione apparente, per non avere riconosciuto il compenso per le attività svolte nella ricostruzione della situazione patrimoniale e contabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale avesse correttamente applicato i principi sull'eccezione di inadempimento nel rapporto d'opera professionale: nel giudizio di verifica del passivo, il curatore deve allegare il titolo e contestare la non corretta esecuzione della prestazione, mentre spetta al professionista dimostrare la regolare esecuzione secondo la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., oppure l'incidenza di fattori esogeni imprevedibili. Nel caso concreto, gli accertamenti di merito, non contestati nella loro storicità, avevano evidenziato gravi manchevolezze della proposta di concordato e un'attività professionale oggettivamente inidonea al conseguimento dell'interesse del cliente. La Corte ha quindi escluso che il rigetto dipendesse automaticamente dall'esito negativo della procedura, valorizzando invece l'inadempimento professionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché, escluso in radice il diritto al compenso, era irrilevante la questione della prededuzione. Il terzo motivo è stato ritenuto non coerente con la ratio decidendi e comunque devolutivo del merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    privilegio ex art. 2751 bis nr.2 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della collocazione privilegiata del credito professionale

  • art. 161 l.fall.

    art.161 comma 3 l.fall.; artt. 161 e seg. l.fall.

    la proposta di concordato deve essere accompagnata dalla relazione dell'attestatore e rispettare i requisiti legali; le modifiche sostanziali richiedono nuova attestazione

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2°, c.c.

    il professionista deve eseguire l'incarico con la diligenza qualificata propria dell'attività professionale

  • art. 1460 c.c.

    in applicazione dell'art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento può paralizzare il diritto al compenso quando la prestazione sia stata eseguita in modo gravemente negligente

  • art. 2233 c.c.

    richiamato in tema di compenso del professionista, ma il diritto al compenso è escluso per effetto dell'inadempimento

  • art. 2236 c.c.

    invocato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare l'accertato grave difetto di diligenza

  • art. 111 l.fall.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la prededuzione del credito professionale

  • art. 36 Cost.

    invocato per il diritto al compenso, ma non ritenuto decisivo rispetto all'inadempimento

  • art. 380-bis c.p.c.

    memorie ex art 380 bis c.p.c.

    menzionato solo per il deposito di memorie nella fase camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115

    dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    comma 1 bis dello stesso art. 13

    norma richiamata per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di verifica del passivo, quando il creditore professionista agisce per il compenso, il curatore che eccepisce l'inadempimento deve allegare il titolo e contestare la non corretta esecuzione della prestazione; incombe poi sul professionista dimostrare la regolare esecuzione secondo la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'incarico, ovvero la dipendenza dell'esito negativo da fattori esterni imprevedibili.
  • L'attività di assistenza nella predisposizione di una domanda di concordato preventivo non è un'obbligazione di risultato, ma il professionista deve comunque predisporre atti conformi al modello legale e idonei a consentire una valutazione completa e corretta della proposta da parte di creditori e tribunale.
  • La mancanza dell'attestazione richiesta dalla legge dopo modifiche sostanziali del piano, l'incompletezza o inattendibilità dei dati patrimoniali e la violazione delle cause di prelazione possono integrare un grave inadempimento professionale tale da escludere il diritto al compenso.
  • Se la prestazione professionale è oggettivamente inidonea al perseguimento dell'interesse del cliente e determina la perdita definitiva del risultato utile perseguito, il professionista può essere privato del compenso anche per le attività precedentemente svolte, quando la ratio del rigetto sia l'inadempimento e non il semplice esito sfavorevole della procedura.
  • Quando il diritto al compenso è escluso in radice per inadempimento, diviene priva di interesse la sola questione della prededuzione del credito nel passivo fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoInadempimentoMoraImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaEccessiva onerosità sopravvenutaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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