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Sentenza

Sentenza del 02/02/2021 n. 1017 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Avviso bonario - impugnabilità- sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto sussistente l'impugnabilità dell'avviso bonario, rilevando che l'atto porta a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva e ne espone le ragioni di fatto e di diritto, sicché è ammissibile l'impugnazione ai sensi dell'ordinamento tributario. È richiamata la giurisprudenza di legittimità conforme. Rimangono eventualmente da decidere in sede di merito le questioni sulla fondatezza della pretesa impositiva.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'impugnazione riguarda la natura giuridica dell'avviso bonario: se tale atto, che intima il pagamento di un tributo e illustra le ragioni fattuali e giuridiche della pretesa, sia impugnabile davanti al giudice tributario. Il ricorrente sostiene che l'avviso bonario costituisce un atto recettizio idoneo a trasferire conoscenza della pretesa e pertanto impugnabile; l'Amministrazione sostiene la diversa natura o la non impugnabilità dell'atto.

Norme richiamate

  • art. 19 D.lgs. n. 546/1992

    L'articolo è interpretato nel senso che gli atti recettizi che rendono conoscibile al contribuente la pretesa impositiva e le relative ragioni possono essere considerati impugnabili; l'avviso bonario rientra in tale nozione di atto impugnabile per gli effetti che produce sulla sfera giuridica del destinatario.

  • Cassazione sent. n. 22536 del 15 ottobre 2020

    Giurisprudenza di legittimità richiamata come conforme, che ha già affermato l'impugnabilità dell'avviso bonario nella misura in cui esso espone la pretesa tributaria e le ragioni ad essa sottese.

Massime di principio

  • Un avviso bonario è impugnabile quando comunica al contribuente una pretesa tributaria e ne espone le ragioni di fatto e di diritto, poiché si tratta di un atto recettizio che incide sulla posizione giuridica del destinatario.
  • Occorre distinguere tra semplici inviti informali a regolarizzare (più generici e privi di motivazione) e avvisi bonari che contengono specifiche ragioni: solo questi ultimi sono chiaramente impugnabili.
  • L'impugnazione deve essere proposta nei termini di legge decorrenti dalla ricezione dell'atto; pertanto il contribuente dovrebbe annotare la data di ricezione e conservare l'avviso.
  • L'ammissione all'impugnazione riguarda l'ammissibilità; la verifica della fondatezza della pretesa impositiva resta materia del merito e va valutata nel giudizio tributario.
  • Se l'avviso manca di adeguata motivazione o non espone le ragioni della pretesa, ciò può costituire un vizio valido per l'annullamento dell'atto impugnato.
  • Prima di adire il giudice è consigliabile valutare anche rimedi alternativi (es. istanza di autotutela o dialogo con l'Amministrazione) ma senza perdere i termini di impugnazione.
  • In situazioni analoghe è utile raccogliere e conservare tutta la documentazione probatoria e, se necessario, chiedere consulenza fiscale/legale per costruire il gravame sul piano del merito oltre che dell'ammissibilità.

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