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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07954/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la sua condanna per un furto, riqualificato in grado di tentativo ai sensi degli artt. 56, 624-bis e 625 n. 2 c.p., con conseguente rideterminazione della pena. L'unico motivo deduceva la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., sostenendo che non fosse adeguatamente accertato il danneggiamento/fattispecie di forzatura dell'infisso utilizzato per entrare nell'abitazione. La difesa ha depositato memoria, ma senza introdurre argomenti idonei a superare le ragioni di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che l'accertamento in fatto dei giudici di merito, non sindacabile in sede di legittimità, aveva già stabilito che l'imputato era entrato nell'abitazione mediante forzatura e danneggiamento di un infisso; circostanza sufficiente a integrare l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., essendo irrilevante la concreta entità del danno. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato per la riqualificazione del fatto nella forma del tentativo.

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamato nella riqualificazione del delitto patrimoniale contestato; il testo non consente di precisare oltre la concreta forma della fattispecie se non nei termini della riqualificazione operata nei gradi di merito.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    La Corte afferma che la forzatura e il danneggiamento dell'infisso per accedere all'abitazione integrano l'aggravante; è irrilevante la particolare consistenza del danno ai fini della sua sussistenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, quando la censura mira soltanto a contestare la ricostruzione fattuale posta a base della decisione.
  • Ai fini dell'aggravante relativa alla violenza sulle cose o al danneggiamento necessario per l'accesso al luogo del fatto, è sufficiente che risulti la forzatura o il danneggiamento dell'accesso; non è decisiva la misura quantitativa del pregiudizio arrecato.
  • Se il ricorso per cassazione si limita a riproporre una questione già risolta in fatto dai giudici di merito senza evidenziare un vizio effettivamente deducibile in sede di legittimità, esso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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