Ordinanza n. 280/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di pagamento per oneri di costruzione, unitamente agli atti presupposti di determinazione e reiterazione della richiesta di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’ingiunzione di pagamento emessa dalla società incaricata dal Comune, nonché la precedente diffida, la nota di determinazione degli oneri di costruzione ex art. 19, comma 1, d.P.R. 380/2001 e le successive richieste di pagamento. Dal testo emerge che la ricorrente contestava anzitutto l’an della pretesa contributiva, sostenendo quindi l’insussistenza dell’obbligo di pagamento, e inoltre le modalità di calcolo del contributo. La domanda cautelare era volta a sospendere l’efficacia dell’ingiunzione nelle more del giudizio.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto all’an debeatur, ha ritenuto che il ricorso non presentasse apprezzabili probabilità di accoglimento, richiamando l’orientamento secondo cui il contributo per oneri di urbanizzazione è una prestazione patrimoniale, qualificabile come corrispettivo di diritto pubblico, dovuta in ragione del rilascio del titolo edilizio e dei benefici derivanti dall’insediamento, anche se le opere di urbanizzazione siano già state realizzate e anche in area A.S.I. Ha inoltre richiamato il carattere eccezionale dell’esenzione prevista dall’art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. 380/2001, applicabile alle opere di interesse generale realizzate dal privato per conto di un ente pubblico solo quando il privato agisca quale organo indiretto dell’amministrazione, come nel caso di concessione o delega, e non quando operi perseguendo un lucro. Le contestazioni relative al quantum sono state ritenute di incidenza soltanto relativa sulla posizione debitoria. Il periculum è stato escluso perché il pregiudizio prospettato ha natura esclusivamente economica ed è pertanto ristorabile per equivalente. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. 380/2001
esenzione dal pagamento del contributo di costruzione
L’esenzione ha carattere eccezionale e opera per opere di interesse generale realizzate da un privato per conto di un ente pubblico soltanto quando il privato agisca quale organo indiretto dell’amministrazione, come in presenza di concessione o delega; non è applicabile quando il privato persegua un lucro.
art. 19, comma 1, d.P.R. 380/2001
determinazione degli oneri di costruzione
La norma è richiamata quale base della determinazione degli oneri oggetto della pretesa comunale.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Il contributo per oneri di urbanizzazione è una prestazione patrimoniale qualificabile come corrispettivo di diritto pubblico, posta a carico del titolare del titolo edilizio quale partecipazione ai costi pubblicistici delle opere di urbanizzazione e in ragione dei benefici economici derivanti dal nuovo insediamento.
- Il rilascio del titolo edilizio costituisce il fatto generatore dell’obbligo di corrispondere il contributo per oneri di urbanizzazione; il contributo è dovuto per il solo rilascio del titolo, senza che rilevi, di per sé, la precedente realizzazione delle opere di urbanizzazione.
- L’esenzione dal contributo di costruzione per opere di interesse generale realizzate da privati per conto di enti pubblici richiede che il privato abbia agito quale organo indiretto dell’amministrazione, in base a una concessione o delega, e non è riconoscibile quando l’intervento sia svolto con finalità lucrative.
- Nella fase cautelare, il pregiudizio derivante dall’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento avente contenuto esclusivamente economico è normalmente ristorabile per equivalente e, salvo specifiche circostanze ulteriori, non integra un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione.
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