Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 81/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per l'annullamento previa adozione delle misure cautelari più idonee, prima fra tutte la sospensione dell'efficacia, -della Determinazione Dirigenziale Dipartimento Attività Culturali, Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi di Roma Capitale, rep. n. QD/2890/2025 del 17/10/2025 prot. n. QD/40248/2025 del 17/10/2025 avente per oggetto “Conclusione, ai sensi dell'art. 2 della L 241/1990 e ss.mm.ii., del procedimento avviato con la Determinazione Dirigenziale rep. QD 2618 del 25.09.2025, prot. QD 36576, nei confronti del Sig. Giovanni Maria Ognibene, in qualità di Amministratore Unico della Sades S.r.l., di cessazione dell'attività di Pubblico Spettacolo illecitamente svolta presso l'attività denominata “Parco Morelli” sita in viale Isacco Newton n. 43, nel Municipio Roma XII.” - della Nota del Determinazione Dirigenziale Dipartimento Attività Culturali, Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi di Roma Capitale, prot. n. QD/2025/0047982 del 04/12/2025 avente per oggetto “Istanza di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241 del 1990 della D.D. rep. QD 2890 del 17.10.2025, prot. QD 40248 del Dipartimento Attività Culturali inerente alla cessazione dell'attività di Pubblico Spettacolo illecitamente svolta presso il “Parco Morelli” sito in Viale Isacco Newton n. 43. Riscontro nota prot. QD 47724 del 3.12.2025.” - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la Determinazione Dirigenziale Dipartimento Attività Culturali, Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi di Roma Capitale, rep. n. QD/2618/2025 del 25/09/2025 prot. n. QD/36576/2025 del 25/09/2025 avente per oggetto “Avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti del Sig. Giovanni Maria Ognibene, in qualità di Amministratore Unico della Sades S.r.l., di cessazione dell'attività di Pubblico Spettacolo illecitamente svolta presso l'attività denominata “Parco Morelli” sita in viale Isacco Newton n. 43, nel Municipio Roma XII. Contestuale adozione della misura cautelare di immediata sospensione dell'attività di Pubblico Spettacolo senza previo avvio di procedimento”, nella parte in cui contestualmente disposto “la misura cautelare di immediata sospensione dell'attività di Pubblico Spettacolo illecitamente esercitata dal Sig. Giovanni Maria Ognibene, in qualità di Amministratore Unico della Sades S.r.l.” .

Giustizia amministrativa202515281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di cessazione dell'attività di pubblico spettacolo, connessa misura cautelare di immediata sospensione, e diniego di annullamento in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha concluso il procedimento avviato per la cessazione dell'attività di pubblico spettacolo ritenuta illecitamente esercitata presso un parco di intrattenimento, nonché il precedente atto di avvio del procedimento nella parte in cui disponeva l'immediata sospensione cautelare dell'attività, e il successivo riscontro negativo all'istanza di annullamento in autotutela. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti. Dal testo emerge che la controversia riguarda la qualificazione dell'attività ai fini dell'applicazione dell'art. 68 o dell'art. 69 TULPS. La ricorrente aveva dichiarato una capienza massima di 200 persone e il parco ospitava un numero di attrazioni largamente superiore a 35; tali elementi sono stati posti a fondamento della tesi amministrativa circa la necessità del regime autorizzatorio più rigoroso previsto dall'art. 68 TULPS.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Il Collegio ha richiamato le indicazioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 10576 del 2023, che aveva qualificato, ai sensi dell'art. 68 TULPS, una struttura aperta a non più di 150 persone e dotata di circa 35 attrazioni. Rispetto a quel parametro, la struttura oggetto del giudizio presenta una capienza dichiarata di 200 persone e un numero di attrazioni largamente superiore. Secondo il TAR, la distinzione tra gli artt. 68 e 69 TULPS si fonda sul pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'afflusso di molte persone in un'area circoscritta; le caratteristiche del caso concreto fanno quindi propendere per l'applicabilità dell'art. 68 TULPS. Non è stata ravvisata, in sede cautelare, una ragione sufficiente per sospendere gli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerando che per molti anni l'amministrazione aveva ritenuto adeguata l'autorizzazione ex art. 69 TULPS.

Norme richiamate

  • art. 68 TULPS

    La disposizione è stata ritenuta applicabile alle strutture di pubblico spettacolo caratterizzate da una capienza e da un numero di attrazioni tali da far emergere un pericolo per la pubblica incolumità connesso all'afflusso di molte persone in un'area circoscritta.

  • art. 69 TULPS

    La distinzione rispetto all'art. 68 TULPS deve essere individuata, secondo la ratio richiamata dal giudice, in relazione al livello di pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'afflusso degli spettatori.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata e respinta per carenza del fumus boni iuris.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Sono richiamati quale base normativa dell'atto di avvio del procedimento di cessazione dell'attività.

  • art. 2 l. 241/1990

    È richiamato nell'oggetto della determinazione conclusiva del procedimento amministrativo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato quale base dell'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla società; il testo non espone una specifica valutazione del giudice sui presupposti dell'autotutela.

Massime di principio

  • La distinzione tra l'autorizzazione prevista dall'art. 68 TULPS e quella prevista dall'art. 69 TULPS deve essere effettuata considerando il pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'afflusso di molte persone in un'area circoscritta.
  • Ai fini della qualificazione di una struttura di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 68 TULPS, la capienza dichiarata e il numero delle attrazioni costituiscono elementi rilevanti per valutare il rischio connesso all'afflusso del pubblico; una capienza superiore a 150 persone e un numero di attrazioni largamente superiore a circa 35 possono far propendere per l'applicazione dell'art. 68.
  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando gli elementi dimensionali e organizzativi dichiarati dal gestore rendano prima facie coerente l'assoggettamento dell'attività al regime autorizzatorio previsto dall'art. 68 TULPS.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazionePartecipazione al procedimentoAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.