Cassazione Civile, Ordinanza n. 11083/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva notificato a un avvocato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014, con recupero di maggior imponibile e richiesta di maggiori Irpef e Iva. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, confermando un primo recupero e annullando gli altri due. Entrambe le parti avevano proposto appello: il contribuente aveva impugnato il capo sfavorevole, l’Ufficio aveva proposto appello incidentale sulle statuizioni a lui sfavorevoli. La commissione regionale aveva accolto integralmente l’appello principale del contribuente e rigettato quello dell’Ufficio, annullando tutto l’avviso. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un solo motivo, la violazione degli artt. 32 d.lgs. 546/1992 e 136, comma 1, n. 4, c.p.c. (intesi nel testo come riferimenti errati, ma chiaramente diretti agli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132, comma 1, n. 4, c.p.c.), denunciando la nullità della sentenza per motivazione apparente quanto alla decisione sull’appello incidentale: da un lato per la mancata pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello principale del contribuente per notifica non telematica, dall’altro per l’assenza di una reale disamina dei motivi dell’appello incidentale erariale avverso i capi di sentenza di primo grado che avevano annullato due contestazioni fiscali. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del motivo di ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso: l’erronea indicazione numerica delle norme richiamate è stata ritenuta un mero errore materiale, e comunque la rubrica del motivo non vincola la qualificazione giuridica della censura quando l’esposizione consente di comprenderne il contenuto. Nel merito, la Corte ha distinto le due censure. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata pronuncia circa l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale del contribuente, osservando che il silenzio del giudice regionale equivaleva a rigetto implicito dell’eccezione e che la notifica non telematica dell’atto di appello, nel caso concreto, non era radicalmente inesistente ma al più nulla e comunque sanata dalla costituzione tempestiva dell’Agenzia, con raggiungimento dello scopo. Ha invece accolto la censura relativa all’appello incidentale dell’Ufficio, perché la motivazione della sentenza regionale sul punto è stata ritenuta meramente apparente: la Corte d’appello tributaria si era limitata a richiamare e condividere la motivazione di primo grado, senza confrontarsi con i motivi dell’appello incidentale e senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata nei limiti del capo relativo all’appello incidentale dell’Agenzia e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.lgs. 546/1992
nel testo è richiamato per errore materiale al posto dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; la Corte considera comunque comprensibile la censura e ne esamina il contenuto sostanziale.
art. 136, comma 1, n. 4, c.p.c.
nel testo è richiamato per errore materiale al posto dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.; la Corte valorizza il contenuto effettivo della doglianza sulla motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per vizi della motivazione e violazione di norme processuali.
art. 16 bis d.lgs. 546/1992
la notifica non telematica dell’atto di appello non è considerata, nel caso concreto, causa di inesistenza della notifica.
art. 156, comma 3, c.p.c.
richiamato per affermare la sanatoria della nullità della notifica quando l’atto abbia raggiunto il suo scopo, dimostrato dalla costituzione della parte destinataria.
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione apparente è censurabile quando non raggiunge il "minimo costituzionale" richiesto dalla norma.
art. 646 c.p.
è menzionato solo come reato per il quale il contribuente era stato denunciato in relazione a uno dei recuperi fiscali contestati.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’erronea indicazione formale delle norme violate nel ricorso per cassazione non comporta inammissibilità se l’esposizione del motivo consente di individuare con chiarezza la reale censura e il parametro normativo invocato.
- La mancata pronuncia espressa su un’eccezione può essere letta come rigetto implicito quando la decisione adottata è incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione stessa.
- Nel processo tributario la notificazione dell’impugnazione eseguita in modo non telematico, ove la disciplina applicabile richieda il deposito/notifica telematica, non è necessariamente inesistente: può integrare una nullità sanabile se la controparte si costituisce e l’atto raggiunge il suo scopo.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d’appello richiami in modo comprensibile le ragioni del primo giudice e mostri di avere esaminato criticamente i motivi di gravame; non è sufficiente una mera adesione apodittica alla sentenza impugnata.
- Ricorre motivazione apparente quando il provvedimento, pur graficamente esistente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non permette il controllo sulla correttezza della decisione, violando il minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost.
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