Sentenza n. 363/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento “- della nota prot. n. 4466-P del 1° dicembre 2025, con la quale i Musei Reali di Torino hanno negato in maniera parziale l’accesso all’offerta tecnica ed ai documenti richiesti dalla ricorrente con le istanze di accesso del 23 ottobre, 4 e 11 novembre ed altresì 5 dicembre 2025 nonché della nota del 10 dicembre 2025; - di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non cognito; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto all’ostensione e all’acquisizione della documentazione richiesta, nonché per la condanna dei Musei Reali di Torino all’ostensione in chiaro e in formato integrale di tutti i documenti richiesti dalla ricorrente nelle istanze di accesso agli atti di cui in narrativa e non ostesi”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale e mancata ostensione integrale dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario e della documentazione relativa alla verifica di congruità dell'offerta, dei costi della manodopera e del possesso dei requisiti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, risultata seconda classificata in una procedura aperta per l'affidamento di servizi di accoglienza, sorveglianza, biglietteria, prenotazioni, servizi educativi e attività didattiche presso i Musei Reali di Torino, ha impugnato le note con cui la stazione appaltante aveva trasmesso l'offerta tecnica dell'RTI aggiudicatario con numerose parti oscurate e non aveva integralmente osteso parte della documentazione di gara. La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sull'accesso agli atti delle procedure di affidamento e l'eccesso di potere, chiedendo l'esibizione integrale dell'offerta tecnica, nonché della documentazione relativa alla verifica della congruità dell'offerta, dei costi della manodopera e del possesso dei requisiti. L'RTI aggiudicatario aveva genericamente dichiarato di consentire l'accesso, salvo che per l'offerta tecnica, per la quale aveva trasmesso una versione oscurata, senza indicare specifiche informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali né fornire elementi di prova. La stazione appaltante aveva recepito l'oscuramento senza un autonomo bilanciamento degli interessi e aveva successivamente dichiarato di riservarsi ulteriori approfondimenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. 36/2023 stabilisca la regola generale dell'accessibilità dell'offerta dell'aggiudicatario, dei verbali e degli atti presupposti all'aggiudicazione, nonché delle offerte dei primi cinque classificati. L'eccezione relativa ai segreti tecnici o commerciali, prevista dall'art. 35, comma 4, lett. a), richiede una dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente, con individuazione concreta delle informazioni da proteggere e dimostrazione della loro effettiva segretezza e rilevanza concorrenziale. Nel caso concreto tale onere non era stato assolto dall'RTI aggiudicatario, che non aveva indicato ragioni specifiche né fornito prova, mentre la stazione appaltante si era limitata ad accogliere l'oscuramento senza motivazione e senza comparare il diritto alla riservatezza commerciale con il diritto di difesa della concorrente. Il TAR ha inoltre rilevato che l'Amministrazione non aveva contestato né dimostrato di avere integralmente esibito la documentazione relativa alla verifica di congruità dell'offerta, dei costi della manodopera e del possesso dei requisiti. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di esibire, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, l'offerta tecnica dell'RTI aggiudicatario priva di oscuramenti e la documentazione richiesta, ove non già integralmente ostesa. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti dell'RTI controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali
L'esclusione dell'accesso per segreti tecnici o commerciali costituisce eccezione alla regola dell'ostensibilità e presuppone che l'offerente individui specificamente le informazioni riservate, motivi la loro qualificazione come segreti e la comprovi; l'accesso prevale quando è indispensabile per la difesa in giudizio.
art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili [...] a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi [...] Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili [...] nonché le offerte dagli stessi presentate
La disciplina introduce come regola generale l'accessibilità dell'offerta dell'aggiudicatario e degli atti presupposti all'aggiudicazione, in particolare nei confronti degli operatori collocati nei primi cinque posti.
art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023
la stazione appaltante deve dare anche atto delle decisioni assunte sulla richiesta di oscuramento della suddetta offerta
La stazione appaltante deve assumere e comunicare tempestivamente una decisione motivata sulle richieste di oscuramento, non potendo limitarsi a una riserva di futuri approfondimenti dopo la comunicazione dell'aggiudicazione.
Massime di principio
- Nelle procedure di affidamento, l'offerta dell'aggiudicatario e gli atti presupposti all'aggiudicazione sono integralmente ostensibili come regola generale, soprattutto nei confronti degli operatori collocati nei primi cinque posti della graduatoria.
- L'offerente che invochi segreti tecnici o commerciali deve individuare concretamente le specifiche informazioni da sottrarre all'accesso, motivarne la natura riservata e comprovarne l'effettiva segretezza, il valore economico o concorrenziale e l'adozione di misure idonee a proteggerle; il generico richiamo al know-how non è sufficiente.
- Solo dopo che il controinteressato abbia assolto l'onere di motivazione e prova del segreto tecnico o commerciale grava sul concorrente richiedente l'accesso l'onere di dimostrare l'indispensabilità della documentazione ai fini della difesa in giudizio.
- La stazione appaltante deve valutare autonomamente e motivatamente la richiesta di oscuramento, bilanciando la tutela dei segreti commerciali con il diritto di difesa, e deve rendere note le proprie decisioni contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione; una mera riserva di successivi approfondimenti non soddisfa tale obbligo.
- La documentazione relativa alla verifica di congruità dell'offerta, dei costi della manodopera e del possesso dei requisiti rientra nell'ambito degli atti ostensibili quando sia richiesta dal concorrente e l'amministrazione non dimostri di averla integralmente esibita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 433/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 434/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 435/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →