Sentenza del 11/09/2018 n. 40323 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Attività illecita commessa dalla società emittente -Fatture inesistenti - Beni relativi al profitto del reato - Confisca per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. perché il Tribunale di Macerata, pur condannando B.S. per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, non aveva disposto la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, neppure nella forma per equivalente. Secondo il Procuratore Generale, la confisca doveva essere applicata ai sensi dell'art. 322-ter c.p. e della normativa tributaria richiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza limitatamente alle statuizioni sulla confisca, rinviando al Tribunale di Macerata per un nuovo giudizio sul punto. Ha chiarito che, per l'emittente di fatture per operazioni inesistenti, la confisca non può riguardare automaticamente il risparmio d'imposta ottenuto dall'utilizzatore, poiché l'emittente non risponde in concorso con quest'ultimo. Tuttavia, deve essere confiscato il profitto o prezzo effettivamente conseguito dall'emittente, normalmente rappresentato dal compenso ricevuto per l'emissione delle fatture false; se la confisca diretta non è possibile, può essere disposta quella per equivalente.
Norme richiamate
Art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La norma punisce chi emette o rilascia fatture relative a operazioni inesistenti allo scopo di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000
è sempre ordinata la confisca dei beni ... che ne costituiscono il profitto od il prezzo
In caso di condanna per un reato tributario, la confisca del prezzo o del profitto è obbligatoria, salvo che i beni appartengano a persona estranea al reato. Quando la confisca diretta non è possibile, si procede per equivalente sui beni nella disponibilità del reo.
Art. 322-ter c.p.
confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato
La disposizione costituisce il modello generale della confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato, applicabile ai reati tributari secondo i rinvii normativi vigenti all'epoca dei fatti.
Art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000
escludendo la configurabilità del concorso reciproco
Chi emette fatture per operazioni inesistenti e chi le utilizza non rispondono reciprocamente a titolo di concorso nei rispettivi reati tributari. Perciò, nei confronti dell'emittente, non può essere confiscato il risparmio d'imposta conseguito dall'utilizzatore in base a un principio di responsabilità solidale.
Art. 444 c.p.p.
applicazione della pena su richiesta delle parti
La sentenza di patteggiamento non esclude l'applicazione delle conseguenze patrimoniali obbligatorie previste dalla legge, tra cui la confisca del prezzo o del profitto del reato.
Massime di principio
- Nei reati tributari per i quali la legge prevede la confisca obbligatoria, il giudice deve pronunciarsi espressamente sulla confisca anche in caso di patteggiamento.
- La confisca deve colpire il profitto o il prezzo effettivamente riferibile al soggetto condannato, non automaticamente l'intero vantaggio fiscale ottenuto da altri soggetti coinvolti.
- Nel caso dell'emittente di fatture per operazioni inesistenti, il profitto normalmente coincide con il compenso ricevuto per l'emissione delle fatture, mentre il risparmio d'imposta spetta all'utilizzatore e non può essere imputato automaticamente all'emittente.
- La confisca diretta riguarda i beni derivanti immediatamente dal reato; se tali beni non sono individuabili o aggredibili, può essere disposta la confisca per equivalente di beni di valore corrispondente nella disponibilità del condannato.
- L'assenza di un sequestro preventivo precedente non impedisce al giudice di disporre la confisca in sede di sentenza.
- In situazioni analoghe, il giudice deve determinare e motivare concretamente l'ammontare del prezzo o profitto confiscabile, indicando perché tale valore sia economicamente riconducibile alla condotta dell'imputato.
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