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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26808/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento era motivato dal rinvenimento, in data 27/10/2023, di una pistola Beretta 7.65 denunciata smarrita, numerose cartucce e 200 grammi di cocaina. La difesa ha dedotto che la condotta non fosse gravissima (presenti solo due bilancini e non altro materiale per il confezionamento), che i precedenti penali non fossero significativi essendo datati, che non emergessero legami con ambienti criminali organizzati e che, dopo circa quattro mesi di arresti domiciliari con comportamento irreprensibile, non sussistessero più esigenze cautelari tali da giustificare la custodia in carcere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le censure della difesa. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che contestavano la scelta della custodia cautelare, condividendo la valutazione del Tribunale del Riesame secondo cui la gravità dei fatti, il contesto domestico del reato e la personalità del ricorrente (desunta da precedenti per rapina, furto e reati inerenti stupefacenti e armi) legittimavano l'inidoneità della sola misura domiciliare a prevenire il pericolo di reiterazione. La Corte ha inoltre rilevato che il brevissimo arco temporale trascorso sotto misura domiciliare non escludeva l'attualità del pericolo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e ha disposto la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato come base procedurale per l'ordinanza del Tribunale del Riesame in materia cautelare; indicazione del rito/competenza per l'adozione dell'ordinanza impugnata.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 73 e 80 lett. d)

    art. 73; art. 80, lett. d)

    Norme in materia di sostanze stupefacenti e relative aggravanti; la loro applicazione contribuisce a qualificare la gravità del fatto ai fini della valutazione cautelare.

  • legge 895/1967, artt. 2 e 7

    Norme relative alle armi e alla disciplina degli illeciti connessi; l'accertamento della presenza di arma denunciata smarrita integra profili di rilievo per la cautela.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sul reato di ricettazione, evocata in relazione al possesso di arma denunciata smarrita; integra profili di gravità riferiti alla condotta.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento alla presunzione applicabile per taluni reati; la Corte sottolinea che, fuori dai casi di presunzione, la custodia cautelare richiede motivazione puntuale sull'inidoneità delle misure meno afflittive.

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    Norma procedurale per gli adempimenti della cancelleria dopo la decisione; la Corte ordina la trasmissione degli atti per gli adempimenti consequenziali.

  • Sentenza C. Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa ai fini della determinazione della causa di inammissibilità e delle conseguenti sanzioni; la Corte ha ritenuto non configurabile assenza di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • La custodia cautelare in carcere è misura estrema: il suo uso fuori dai casi di presunzione legale richiede motivazione specifica e circostanziata sull'inidoneità delle misure alternative (es. arresti domiciliari).
  • La gravità concreta dei fatti (quantità di sostanza, presenza di arma e munizionamento, contesto domestico) e la personalità dell'indagato (precedenti per reati gravi) sono elementi decisivi nella valutazione del pericolo di reiterazione.
  • La mancanza di evidente materiale per il confezionamento o il comportamento corretto durante un periodo limitato di arresti domiciliari non è automaticamente idonea a escludere esigenze cautelari se permangono elementi che indicano rischio concreto di reiterazione.
  • Le inferenze sul collegamento con ambienti criminali possono essere ritenute ragionevoli se fondate su modalità di realizzazione dei reati e precedenti dell'indagato; tali inferenze, se non manifestamente illogiche, non sono sindacabili dalla Corte.
  • Il tempo trascorso sotto misura meno afflittiva è valutato in rapporto alla gravità e alla temporalità dei fatti: un breve periodo (qualche mese) non annulla automaticamente le esigenze cautelari emerse dall'istruttoria.

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