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Ordinanza

Ordinanza n. 423/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza, con ordine di lasciare la struttura entro cinque giorni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente protezione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Pisa, a seguito del riconoscimento della protezione speciale, ha disposto la cessazione delle misure di accoglienza e gli ha intimato di lasciare la struttura entro cinque giorni. L’Amministrazione ha fondato la decisione sull’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015, sulla circolare ministeriale n. 31006 del 7 agosto 2023, secondo cui le misure di accoglienza devono cessare per coloro che abbiano ottenuto la protezione internazionale, nonché sul decorso di oltre trenta giorni dalla domanda di accesso all’accoglienza di secondo livello senza inserimento in una struttura della rete SAI da parte degli Uffici Centrali. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della cessazione dell’accoglienza in assenza di concreta continuità assistenziale nel passaggio dalla prima alla seconda fase del sistema di accoglienza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris richiamando i principi già affermati dallo stesso Tribunale nella sentenza n. 158 del 23 gennaio 2026. Secondo tale orientamento, una lettura comunitariamente orientata del sistema di accoglienza impedisce che l’obbligo di garantire l’accoglienza concreta subisca una soluzione di continuità nel passaggio dalle misure temporanee disciplinate dal d.lgs. n. 142/2015 al sistema SAI, in particolare per i soggetti vulnerabili. La cessazione delle prime misure, conseguente al riconoscimento della protezione, non può quindi determinare l’uscita dalla struttura prima che sia assicurato l’effettivo accesso al sistema di seconda accoglienza. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l’interesse del ricorrente alla sospensione dell’atto. La domanda cautelare è stata pertanto accolta e il provvedimento impugnato è stato sospeso. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 9 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015

    La disposizione è stata posta dalla Prefettura a fondamento della cessazione delle misure temporanee di accoglienza a seguito del riconoscimento della protezione; il TAR ne ha valorizzato una lettura sistematica e comunitariamente orientata, escludendo una soluzione di continuità assistenziale nel passaggio al sistema SAI.

  • art. 1-sexies d.l. n. 416/1989

    Richiamato quale base normativa del sistema di accoglienza e integrazione SAI accordato, dopo la cessazione delle prime misure, a carico degli enti locali.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nel sistema di accoglienza dei cittadini stranieri, il riconoscimento della protezione non consente di interrompere l’assistenza senza che sia concretamente assicurato il passaggio al sistema di accoglienza di seconda fase, quale il SAI.
  • La cessazione delle misure temporanee di accoglienza deve essere coordinata con l’effettivo inserimento del beneficiario nel sistema successivo, soprattutto quando siano coinvolti soggetti vulnerabili; il mero decorso del termine previsto per l’accesso o la mancata disponibilità organizzativa dell’amministrazione non è, di per sé, sufficiente a giustificare l’interruzione dell’assistenza.
  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può ravvisarsi quando il provvedimento di cessazione dell’accoglienza non garantisca la continuità concreta dell’assistenza nel passaggio tra i diversi sistemi di accoglienza; il periculum e il bilanciamento degli interessi possono condurre alla sospensione dell’atto per tutelare il beneficiario dall’immediata perdita dell’alloggio e dell’assistenza.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriProtezione internazionale e specialeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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