Cassazione Penale, Sentenza n. 3400/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere limitatamente ai capi 3-bis (detenzione di 7 kg di marijuana, artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) e 5 (concorso in realizzazione di allaccio abusivo e sottrazione di acqua pubblica, artt. 110, 61 n.7, 624 e 625 n.7-bis cod. pen.). Il difensore deduceva: (i) erronea applicazione della legge e insufficienza di indizi leganti Oliveri ai fatti del capo 3-bis (nessuna prova di dialoghi o presenza al sequestro della droga; possibile duplicazione rispetto a precedente procedimento per piante di cannabis); (ii) per il capo 5, elementi tecnici (ispezione) che non mostrerebbero manomissioni e fotografie non decisive; mancanza di concrete esigenze cautelari, attualità e non proportionalità della custodia; (iii) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. per il capo 5, per assenza di indizi che colleghino Oliveri a Cosa Nostra o che dimostrino dolo specifico; infine mancata valutazione di misure meno afflittive.
La decisione
Il ricorso è stato in gran parte rigettato: la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale circa gravi indizi di colpevolezza rispetto ai capi 3-bis e 5, richiamando conversazioni e comportamenti (dialoghi del 8/12/2020 su recupero di materiale, movimentazioni sospette dell'11/09/2020, contatti per l'allaccio idrico e indicazioni a non ispezionare i lavori). Tuttavia, la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente all'aggravante ex art. 416-bis cod. pen. e alle esigenze cautelari connesse, ritenendo che l'ordinanza non abbia adeguatamente dimostrato il dolo specifico richiesto dall'aggravante mafiosa: la mera disponibilità o collaborazione con persone vicine a soggetti ritenuti legati a Cosa Nostra non è di per sé sufficiente. Pertanto la sentenza è annullata su tale punto e rinviata al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio sulla sussistenza dell'aggravante e per la eventuale rivisitazione della misura cautelare; il ricorso è invece rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che le conversazioni e le condotte emerse possano essere valutate come indizi di concorso nei reati contestati
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Disciplina i delitti in materia di sostanze stupefacenti; applicato al capo 3-bis per la detenzione di 7 kg di marijuana
art. 624 cod. pen.
Furto; richiamato in relazione alla sottrazione di acqua destinata all'uso pubblico
art. 625 n.7-bis cod. pen.
Aggravante relativa al furto con particolari modalità; evocata con riferimento al reato di sottrazione di rilevanti quantità d'acqua
art. 61 n.7 cod. pen.
Circostanze aggravanti generali, richiamata tra le norme applicate ai fatti contestati
art. 416-bis, comma primo, cod. pen.
Aggravante per delitti commessi agevolando un'associazione mafiosa: la Corte ha sottolineato che oltre all'effetto oggettivo di rafforzamento dell'associazione è necessario il dolo specifico (intenzione di agevolare l'attività mafiosa), desumibile dalle modalità dell'azione; in assenza di elementi che dimostrino tale dolo la qualificazione aggravante non può essere confermata
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento parziale dell'ordinanza: rinvio al Tribunale di Palermo ai sensi di tale disposizione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di motivazione del ricorso: il ricorso è stato motivato nei limiti strettamente necessari come richiesto da tale norma
Massime di principio
- Per l'aggravante ex art. 416-bis è richiesta non solo la rilevanza oggettiva del fatto nell'agevolare l'organizzazione mafiosa, ma anche il dolo specifico: contatti o disponibilità verso soggetti vicini alla mafia non sono automaticamente sufficienti per configurare l'aggravante.
- La custodia cautelare deve poggiare su esigenze cautelari attuali, concrete e proporzionate; il giudizio sulle esigenze cautelari può essere riconsiderato se viene meno (o è incerta) la qualificazione aggravante o sussistono elementi nuovi che ne riducano la necessità.
- Indizi derivanti da conversazioni, movimenti documentati e indicazioni operative (es. istruzioni per non ispezionare lavori) possono costituire gravi indizi di colpevolezza quando valutati con massime di esperienza e nel loro contesto, ma non bastano a qualificare dinamiche soggettive complesse senza elementi ulteriori.
- La difesa può efficacemente contestare la sussistenza dell'aggravante mafiosa richiedendo che il giudice specifichi il nesso di dolo specifico; in assenza di ciò è possibile ottenere l'annullamento limitato a tale qualificazione.
- Se il giudice di legittimità annulla un aspetto dell'ordinanza (es. aggravante), è prevedibile il rinvio al giudice di merito anche per la rivisitazione delle misure cautelari connesse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3371/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3374/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3375/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3378/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3379/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3381/2023 del 26/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →