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Sentenza

Sentenza del 18/01/2021 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Disposizioni di catattere generale - Dichiarazione - Controllo automatizzato - Omesso versamento - Cartella di pagamento - Comunicazione preventiva di irregolarità - Necessità - Non sussiste - Possibilità di accordare la riduzione delle sanzioni - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava la cartella di pagamento n. 05920100025491513 per €272.454,31 emessa per omesso/carente e tardivo versamento di IRAP, IRES e IVA a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2007 (anno imposta 2006). Denunciava nullità per inesistenza di notifica, carenza di motivazione, mancata notifica di atti prodromici (in particolare mancata comunicazione preventiva di irregolarità) e difetto di motivazione sul calcolo degli interessi. In primo grado la CTP di Lecce accolse parzialmente il ricorso ritenendo eccessiva l'assenza della preventiva comunicazione di irregolarità e ridusse le sanzioni al 10%. L'Agenzia ricorse in appello sostenendo che la cartella derivava da controllo automatizzato per omessi/tardivi versamenti (situazione in cui la comunicazione preventiva non è necessaria ai sensi dell'art. 6, comma 5, legge 212/2000) e chiedendo il ripristino della misura sanzionatoria ordinaria (30%).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sez. 5a, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza della CTP nella parte relativa alla riduzione delle sanzioni. Il giudice d'appello ha ritenuto che, trattandosi di omessi e tardivi versamenti risultanti dalle dichiarazioni, non era obbligatoria la preventiva comunicazione di irregolarità e quindi non era possibile concedere la riduzione delle sanzioni; la cartella di pagamento è stata dichiarata pienamente legittima e la società è stata condannata al pagamento delle spese di grado (€1.500,00).

Norme richiamate

  • art. 36-bis DPR 600/1973

    La giurisprudenza interpreta tale norma in combinato con l'art. 54-bis DPR 633/1972 nel senso che la comunicazione preventiva d'irregolarità è dovuta quando il controllo automatizzato rilevi un risultato diverso rispetto alla dichiarazione (es. maggiore imposta), mentre non è prescritta quando l'atto riguarda omessi o tardivi versamenti risultanti dalla stessa dichiarazione.

  • art. 54-bis DPR 633/1972

    Analogamente all'art. 36-bis, è richiamata per stabilire i casi in cui la comunicazione preventiva è necessaria: serve se dal controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella dichiarata; non è richiesta per omissioni/tardivi versamenti.

  • art. 6, comma 5, legge 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Riferimento normativo sul obbligo del contraddittorio preventivo: deve essere attivato solo ove sussistano incertezze rilevanti emerse dai controlli (es. differenze di imponibile o imposta). Non si applica alle ipotesi di omesso o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione.

  • D.Lgs. n. 462/1997, art. 2, comma 2

    Stabilisce la possibilità di riduzione delle sanzioni in specifici casi; la giurisprudenza richiamata afferma che tale riduzione non spetta per omessi o tardivi versamenti derivanti dalle dichiarazioni.

  • art. 27 D.L. 28.10.2020 n. 137

    Norma procedurale citata per spiegare che il giudizio è passato in decisione sulla base degli atti (udienza decisa sulla base degli atti per disposizioni emergenziali).

Massime di principio

  • Distinguere sempre la natura del controllo: se il controllo automatizzato rileva una maggiore imposta rispetto alla dichiarazione, la preventiva comunicazione d'irregolarità è generalmente dovuta; se invece l'atto riguarda omessi o tardivi versamenti risultanti dalla stessa dichiarazione, la comunicazione preventiva non è richiesta.
  • Nei casi di cartella emessa per omesso/tardivo versamento risultante dalla dichiarazione, il giudice non può concedere la riduzione delle sanzioni prevista per le ipotesi di regolarizzazione in seguito ad avviso bonario o contraddittorio preventivo.
  • L'omissione della comunicazione preventiva, quando invece fosse dovuta (cioè nei casi di accertamento di maggiore imposta), costituisce un'irregolarità procedurale che può incidere sulle posizioni del contribuente; tuttavia la sua mancata emissione non sempre preclude ogni forma di tutela successiva e va valutata alla luce della giurisprudenza.
  • In sede di difesa valutare innanzitutto: la causa del ruolo (omesso/tardivo versamento vs maggiore imposta), la prova della regolare notifica degli atti e la sussistenza dei presupposti per le riduzioni sanzionatorie; contestare la cartella solo se mancano gli obblighi procedurali effettivamente prescritti dalla normativa per quel caso concreto.
  • Conservare e produrre sempre le prove di avvenuta notifica (comunicazioni preventive, avvisi bonari, ricevute) perché in giudizio la dimostrazione documentale può determinare l'esito sulla riduzione o meno delle sanzioni.

Testo integrale

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