Cassazione Civile, Ordinanza n. 21594/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di pagamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2009. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l'appello della contribuente dichiarandolo inammissibile perché notificato a mezzo posta elettronica certificata. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente connessi, che la notifica via PEC fosse consentita anche nel processo tributario in forza della disciplina generale sulla notificazione degli avvocati a mezzo PEC, distinta dal processo telematico; ha inoltre sostenuto che, comunque, l'atto avrebbe dovuto considerarsi sanato per raggiungimento dello scopo, richiamando l'art. 24 Cost. e la disciplina della nullità della notificazione. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha solo depositato nota per la partecipazione all'udienza, senza svolgere vera attività difensiva; la Regione Lazio è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR. Ha ritenuto corretta la qualificazione della notificazione dell'appello a mezzo PEC come giuridicamente inesistente, perché effettuata nel 2015, quando il processo tributario telematico non era ancora operativo nel Lazio né, secondo il quadro richiamato, in generale nel territorio nazionale. Di conseguenza, ha escluso ogni sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, trattandosi non di nullità ma di inesistenza della notificazione. Non ha pronunciato condanna alle spese in favore dell'Agenzia intimata, per la peculiare modalità della sua partecipazione. È stato dato atto, infine, dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
legge 21 gennaio 1993, n. 54
Richiamata dalla ricorrente, ma non ritenuta decisiva per ammettere la notifica via PEC nel processo tributario in assenza della disciplina speciale del processo telematico.
legge 12 novembre 2011, n. 183
Richiamata per sostenere la notifica a mezzo PEC degli avvocati, ma interpretata nel quadro della specialità del processo tributario, che richiede una specifica disciplina di attuazione.
legge 53/1994
La notifica via PEC è possibile per gli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, ma non automaticamente nel processo tributario, che resta soggetto a disciplina speciale.
art. 3-bis legge 53/1994
Le regole tecniche per la notifica via PEC disciplinano il modello legale della notifica, ma non si applicano al processo tributario se non nei limiti espressamente previsti.
d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
È richiamato per la disciplina del processo telematico e della notifica via PEC, ma la Corte afferma che la disciplina tecnica non era ancora operativa per il processo tributario al momento della notifica controversa.
art. 16-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire per via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione
La notifica telematica nel processo tributario è ammessa solo secondo le specifiche disposizioni attuative del processo tributario telematico.
d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 16, quarto comma
Le disposizioni sulla PEC non si applicano all'uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributario.
d.m. 23 dicembre 2013, n. 163
È il regolamento di attuazione del processo tributario telematico, richiamato come fonte delle modalità di notifica telematica ammissibili.
d.m. 4 agosto 2015
Ha disposto l'attivazione sperimentale del processo tributario telematico, con decorrenza indicata dalla Corte per alcune regioni e, nel Lazio, solo dal 15 giugno 2017.
art. 156 c.p.c.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo è esclusa quando la notificazione è giuridicamente inesistente e non meramente nulla.
art. 48 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Non può operare in via equivalente nel processo tributario per effetto della clausola di salvezza e della disciplina speciale del rito tributario.
art. 24 Cost.
È richiamato dalla ricorrente, ma non incide sull'esito, poiché la Corte ritiene insussistente una notificazione sanabile.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato incidentalmente in tema di procedimento camerale e partecipazione dell'Avvocatura dello Stato.
art. 370 c.p.c.
Richiamato per la nota dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione finalizzata alla eventuale partecipazione all'udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione degli atti a mezzo PEC è ammessa solo se e nei limiti in cui sia operativa la disciplina speciale del processo tributario telematico prevista dalle norme di attuazione; in mancanza, la notifica eseguita via PEC è giuridicamente inesistente.
- La disciplina generale della notificazione degli avvocati via PEC, prevista per il processo civile e per altri ambiti, non si estende automaticamente al processo tributario, che è soggetto a una regolamentazione speciale e a specifiche norme tecniche di attuazione.
- Quando la notificazione è qualificabile come inesistente e non come nulla, non opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo né la costituzione della controparte può sanare retroattivamente il vizio.
- Per distinguere tra nullità e inesistenza della notifica occorre verificare se l'atto sia stato compiuto secondo un modello legale esistente al momento del compimento: se la forma utilizzata non era ancora prevista dall'ordinamento per quel rito, la notifica è radicalmente inesistente.
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