Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04725/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da due attrici per ottenere il rilascio di alcuni terreni che assumevano occupati senza titolo dai convenuti e, in aggiunta, il risarcimento dei danni per la rottura ingiustificata di trattative protrattesi per anni finalizzate all'acquisto degli stessi terreni, invocando la responsabilità precontrattuale. Il tribunale accolse la domanda di rilascio e rigettò quella risarcitoria, ponendo le spese integralmente a carico dei convenuti; in appello la decisione fu riformata solo sulle spese, compensate per metà. I ricorrenti per cassazione deducono, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per mancata estromissione o mancato riconoscimento del difetto di legittimazione del primo ricorrente, sostenendo che egli era estraneo alle trattative; con il secondo motivo deducono violazione dell'art. 91 c.p.c. e degli artt. 1337, 1338 e 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello non avrebbe correttamente valutato la responsabilità precontrattuale ai fini della regolazione delle spese e che queste avrebbero dovuto essere compensate integralmente.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la permanenza in giudizio del ricorrente era stata giustificata dalla domanda di rilascio proposta anche nei suoi confronti in quanto occupante sine titulo dei terreni. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile perché, essendo stata rigettata in primo grado la domanda risarcitoria per culpa in contrahendo con acquiescenza delle attrici, il tema della responsabilità precontrattuale non era più da esaminare nel merito; inoltre la compensazione parziale delle spese è stata sorretta da motivazione congrua, fondata sulla reciproca soccombenza derivante dal parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi. La Corte condanna inoltre i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, all'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio dedotto viene dichiarato inammissibile perché le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti come parametro della dedotta errata valutazione degli elementi istruttori.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti come parametro della dedotta errata valutazione degli elementi istruttori.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sia sulla legittimazione sia sulla responsabilità precontrattuale.

  • art. 1337 c.c.

    richiamato come base della domanda di responsabilità precontrattuale; la Corte rileva che il tema non era più da riesaminare nel merito dopo il rigetto non impugnato della domanda risarcitoria.

  • art. 1338 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1337 c.c. nella censura sulle trattative e sulla responsabilità precontrattuale.

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è respinta perché la compensazione parziale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    utilizzato per sanzionare il ricorso come abuso del processo, in quanto manifestamente incoerente con il contenuto della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata e la proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a prospettare una diversa lettura dei fatti o degli elementi istruttori.
  • Se una domanda risarcitoria è stata rigettata in primo grado e tale capo non è stato impugnato dalla parte interessata, il tema giuridico ad essa sotteso non può essere nuovamente sottoposto al giudice di appello.
  • In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo una motivazione illogica, inconsistente o manifestamente erronea, non la mera opportunità della scelta.
  • La reciproca soccombenza può sussistere anche quando una sola domanda sia stata solo parzialmente accolta o rigettata in alcuni dei suoi capi.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente incoerente con il contenuto della decisione impugnata può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità precontrattuale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaResponsabilità precontrattualeLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.