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Sentenza

Sentenza n. 572/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento del 17 giugno 2024 emesso dal Comune di Santa Flavia ed avente ad oggetto l’annullamento della Scia di apertura del 15 maggio 2024 presentata dalla ricorrente e dell’ordinanza n. 16 del 17 giugno 2024 emessa dal Sindaco del Comune di Santa Flavia

Giustizia amministrativa202400933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di inibizione della SCIA e ordinanza sindacale di immediata cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e sindaco)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva presentato una SCIA per l’apertura dell’attività il 15 maggio 2024. Il SUAP aveva richiesto un’integrazione documentale, prodotta dalla società il 4 e 5 giugno 2024, ma il 17 giugno 2024 aveva inibito la SCIA per errata e incompleta integrazione documentale. Nella stessa data il Sindaco aveva ordinato l’immediata cessazione dell’attività. La ricorrente deduceva, quanto all’inibitoria della SCIA, la violazione dell’art. 27 della l.r. n. 7/2019, per mancata specificazione delle circostanze ostative e della documentazione mancante, nonché perché l’amministrazione avrebbe dovuto sospendere la SCIA anziché inibirla; deduceva inoltre eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo di avere adempiuto alle richieste documentali. Quanto all’ordinanza sindacale, lamentava l’assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza e l’incompetenza del Sindaco.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati perché agli atti mancava la registrazione sanitaria prevista dall’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, circostanza risultante dal verbale dei NAS e non smentita dalla documentazione prodotta. La SCIA, essendo fondata su documentazione incompleta, non aveva stabilizzato i propri effetti, poiché la segnalazione può produrre effetti solo quando sussistano e siano complete le dichiarazioni e la documentazione richieste dal modello legale. Il giudice ha inoltre rilevato che neppure successivamente era stata dimostrata l’acquisizione della registrazione sanitaria, essendo stata prodotta soltanto la ricevuta del pagamento del tributo. L’amministrazione aveva quindi legittimamente esercitato il potere inibitorio previsto dall’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, entro il termine di sessanta giorni. È stato respinto anche il motivo relativo all’ordinanza sindacale: il Sindaco aveva agito legittimamente quale Ufficiale di Governo, per ragioni di igiene e sanità, nell’esercizio della competenza prevista dall’art. 69 del D.Lgs. P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori in favore del Comune e in altrettanti euro in favore del Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    utilizzo del potere inibitorio entro il termine di sessanta giorni

    L’amministrazione può inibire la SCIA quando la segnalazione e la documentazione allegata non dimostrino la sussistenza dei requisiti prescritti; nel caso esaminato il potere è stato esercitato tempestivamente.

  • art. 6 Regolamento CE n. 852/2004

    La registrazione sanitaria costituisce requisito documentale necessario per l’avvio dell’attività di ristorazione; la sua mancanza impedisce alla SCIA di produrre effetti stabilizzati.

  • art. 69 D.Lgs. P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6

    specifica competenza del Sindaco quale ufficiale di governo per motivi di igiene e di sanità

    Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, è competente ad adottare provvedimenti in materia di igiene e sanità quando ricorrano esigenze da soddisfare senza ritardo.

  • art. 27 l.r. n. 7/2019

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione all’obbligo di specificare le circostanze ostative e alla pretesa necessità di sospendere la SCIA, ma il giudice ha respinto le relative censure sulla base della mancanza della registrazione sanitaria e della legittimità dell’inibizione.

Massime di principio

  • Una SCIA produce effetti soltanto se è accompagnata da dichiarazioni e documentazione complete e conformi al modello legale; la mancanza di un documento essenziale impedisce la stabilizzazione degli effetti della segnalazione.
  • La mancata registrazione sanitaria prescritta per un’attività di somministrazione di alimenti e bevande giustifica l’esercizio del potere inibitorio sulla SCIA, quando il requisito non risulti comprovato né al momento della segnalazione né successivamente nel corso del procedimento.
  • Il potere inibitorio previsto dall’art. 19, comma 3, l. 241/1990 può essere esercitato entro il termine di sessanta giorni quando la documentazione allegata alla SCIA sia incompleta e non dimostri il possesso dei requisiti necessari per l’attività.
  • Il Sindaco è legittimato ad adottare provvedimenti in materia di igiene e sanità quale Ufficiale di Governo, nell’esercizio della competenza prevista dall’art. 69 del D.Lgs. P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicitàIncompetenza

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