Sentenza n. 4378/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento dell’1 luglio 2025 di revoca del nulla osta (codice pratica: p-na/l/q/2023/198862. nulla osta rilasciato in data: 05/02/2024 su istanza del 04/12/2023), notificato al ricorrente il 22 luglio 2025; di ogni altro atto o provvedimento agli stessi preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro per mancata presentazione dell'originale del certificato di idoneità alloggiativa o della ricevuta della relativa richiesta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia in forza del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli per lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro individuato, ha impugnato la successiva revoca adottata in occasione della convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. La revoca era motivata dalla mancata presentazione dell'originale del certificato di idoneità alloggiativa, essendo stata prodotta soltanto una copia. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo la natura meramente formale e agevolmente regolarizzabile della carenza documentale, la sostanziale sussistenza dei requisiti richiesti, anche sotto il profilo alloggiativo, la perdurante volontà del datore di lavoro di procedere all'assunzione e l'illegittimità dell'adozione della revoca a distanza di tempo dal rilascio del nulla osta. In particolare, ha lamentato la lesione delle garanzie partecipative, poiché l'Amministrazione non aveva considerato le deduzioni presentate nel procedimento né accolto la richiesta di una nuova convocazione finalizzata all'integrazione e regolarizzazione della documentazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. La censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative è stata ritenuta fondata. L'Amministrazione avrebbe dovuto considerare le deduzioni dell'interessato e consentirgli la nuova convocazione richiesta, poiché la carenza riguardava la mancata esibizione dell'originale di un documento e risultava immediatamente percepibile e agevolmente regolarizzabile. Il contraddittorio avrebbe consentito al ricorrente di chiarire la situazione e integrare la documentazione, anche alla luce delle evidenze prodotte in giudizio, potenzialmente idonee a orientare diversamente la decisione amministrativa. Il vizio procedimentale ha avuto carattere sostanziale, non meramente formale, perché il ricorrente non era colpevolmente responsabile della mancata regolarizzazione, risultava sostanzialmente in possesso del requisito e permaneva la volontà del datore di lavoro di procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. La revoca è stata quindi ritenuta sproporzionata rispetto a una irregolarità documentale sanabile e adottata in violazione dei principi di partecipazione, buona fede, correttezza e leale cooperazione. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975
mancata presentazione del certificato di idoneità alloggiativa in originale
Il certificato di idoneità alloggiativa era il documento richiesto nel procedimento; la sua mancata esibizione in originale è stata qualificata dal TAR come carenza formale e agevolmente regolarizzabile.
Massime di principio
- Quando, nel procedimento volto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno conseguente al rilascio di un nulla osta al lavoro, l'Amministrazione rileva una carenza documentale formale e agevolmente sanabile, deve consentire all'interessato di chiarirla e regolarizzarla, soprattutto se questi abbia presentato deduzioni o richiesto una nuova convocazione.
- La mancata considerazione delle deduzioni dell'interessato e il diniego di una nuova convocazione richiesta per integrare la documentazione violano le garanzie di partecipazione procedimentale quando il contraddittorio avrebbe potuto incidere concretamente sull'esito della decisione.
- Una irregolarità meramente formale nella documentazione relativa all'idoneità alloggiativa non giustifica la revoca del nulla osta al lavoro se il requisito sostanziale risulta posseduto e la carenza è regolarizzabile.
- I principi di buona fede, correttezza e leale cooperazione impongono all'Amministrazione di privilegiare la regolarizzazione di carenze documentali sanabili rispetto all'adozione di una misura espulsiva o preclusiva sproporzionata, quando il privato non sia colpevolmente responsabile dell'irregolarità e permangano gli altri requisiti sostanziali.
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