Cassazione Penale, Sentenza n. 647/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma di condanna (art. 642 c.p.) sostenendo: 1) violazione di legge e vizio della motivazione per aver fondato la condanna sulle sole dichiarazioni del teste Calarco Francesco senza verificarne adeguatamente la credibilità e senza riscontri, in presunta violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p.; 2) estinzione del reato per prescrizione, dedotta in relazione agli artt. 157 e 161 c.p. e all'art. 129 c.p.p., con riferimento alle sospensioni computate (fra cui quelle per emergenza COVID-19 e per astensione dalle udienze).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché verte su valutazioni di merito e sulla credibilità delle prove, materie non rivedibili in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo: accertata la data di commissione 14/11/2011 e calcolata la durata prescrizionale (pena edittale massima, art. 157 e 161 c.p.) con gli atti interruttivi e le sospensioni indicate (complessivi 148 giorni, comprensivi di 64 giorni per COVID-19 e 84 giorni per rinvii), la prescrizione si è perfezionata il 09/10/2019, anteriormente alla sentenza d'appello del 18/05/2021. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; restano confermate le statuizioni civili; il ricorrente è condannato a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di truffa, costituisce la fattispecie contestata all'imputato.
art. 192 c.p.p., commi 2 e 3
Richiamata dal ricorrente per criticare la valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Cassazione ha ritenuto che le questioni sulla credibilità e sul peso delle dichiarazioni sono valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
Criteri di impugnazione in Cassazione: utilizzati per inquadrare i motivi di ricorso. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che chiedeva rivalutazione dei fatti (lett. e) e ha esaminato il motivo di diritto (lett. b) relativo alla prescrizione).
art. 157 cod. pen.
Norma usata per calcolare il tempo necessario alla prescrizione in relazione alla pena edittale prevista per il reato contestato.
art. 161 cod. pen.
Richiamato per fini di computo della prescrizione in relazione alla pena edittale e agli effetti degli atti interruttivi.
art. 129 c.p.p.
Richiamato nel motivo relativo alla prescrizione; la sua invocazione riguarda questioni procedurali connesse al decorso dei termini, poi valutate dalla Corte nel calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione della credibilità dei testimoni o per scegliere una diversa ricostruzione dei fatti: tali censure spesso risultano inammissibili se si limitano ad attaccare il giudizio di merito.
- La prescrizione del reato deve essere calcolata con attenzione tenendo conto della data di commissione, della pena edittale massima, degli atti interruttivi e delle sospensioni (incluse quelle straordinarie come quelle per emergenza COVID-19 o per astensioni dalle udienze); se la prescrizione è maturata prima della pronuncia impugnata, la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio.
- L'annullamento per prescrizione estingue il reato sul piano penale ma non necessariamente le statuizioni civili: i rapporti civili possono rimanere confermati e la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese sostenute nel grado.
- Chi solleva motivi di cassazione dovrebbe focalizzarsi su questioni di diritto e vizi formali o di legittimità (violazione di norme processuali, errori nell'applicazione della legge), poiché le critiche esclusivamente probatorie sono difficilmente accolte.
- La parte condannata annullata per prescrizione può comunque essere condannata a rimborsare le spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio ove questa sia stata costituita e ottenuto esito favorevole nella valutazione delle spese.
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