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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 647/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma di condanna (art. 642 c.p.) sostenendo: 1) violazione di legge e vizio della motivazione per aver fondato la condanna sulle sole dichiarazioni del teste Calarco Francesco senza verificarne adeguatamente la credibilità e senza riscontri, in presunta violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p.; 2) estinzione del reato per prescrizione, dedotta in relazione agli artt. 157 e 161 c.p. e all'art. 129 c.p.p., con riferimento alle sospensioni computate (fra cui quelle per emergenza COVID-19 e per astensione dalle udienze).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché verte su valutazioni di merito e sulla credibilità delle prove, materie non rivedibili in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo: accertata la data di commissione 14/11/2011 e calcolata la durata prescrizionale (pena edittale massima, art. 157 e 161 c.p.) con gli atti interruttivi e le sospensioni indicate (complessivi 148 giorni, comprensivi di 64 giorni per COVID-19 e 84 giorni per rinvii), la prescrizione si è perfezionata il 09/10/2019, anteriormente alla sentenza d'appello del 18/05/2021. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; restano confermate le statuizioni civili; il ricorrente è condannato a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa, costituisce la fattispecie contestata all'imputato.

  • art. 192 c.p.p., commi 2 e 3

    Richiamata dal ricorrente per criticare la valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Cassazione ha ritenuto che le questioni sulla credibilità e sul peso delle dichiarazioni sono valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.

  • art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)

    Criteri di impugnazione in Cassazione: utilizzati per inquadrare i motivi di ricorso. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che chiedeva rivalutazione dei fatti (lett. e) e ha esaminato il motivo di diritto (lett. b) relativo alla prescrizione).

  • art. 157 cod. pen.

    Norma usata per calcolare il tempo necessario alla prescrizione in relazione alla pena edittale prevista per il reato contestato.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato per fini di computo della prescrizione in relazione alla pena edittale e agli effetti degli atti interruttivi.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato nel motivo relativo alla prescrizione; la sua invocazione riguarda questioni procedurali connesse al decorso dei termini, poi valutate dalla Corte nel calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione della credibilità dei testimoni o per scegliere una diversa ricostruzione dei fatti: tali censure spesso risultano inammissibili se si limitano ad attaccare il giudizio di merito.
  • La prescrizione del reato deve essere calcolata con attenzione tenendo conto della data di commissione, della pena edittale massima, degli atti interruttivi e delle sospensioni (incluse quelle straordinarie come quelle per emergenza COVID-19 o per astensioni dalle udienze); se la prescrizione è maturata prima della pronuncia impugnata, la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio.
  • L'annullamento per prescrizione estingue il reato sul piano penale ma non necessariamente le statuizioni civili: i rapporti civili possono rimanere confermati e la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese sostenute nel grado.
  • Chi solleva motivi di cassazione dovrebbe focalizzarsi su questioni di diritto e vizi formali o di legittimità (violazione di norme processuali, errori nell'applicazione della legge), poiché le critiche esclusivamente probatorie sono difficilmente accolte.
  • La parte condannata annullata per prescrizione può comunque essere condannata a rimborsare le spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio ove questa sia stata costituita e ottenuto esito favorevole nella valutazione delle spese.

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