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Sentenza

Sentenza del 05/02/2020 n. 2615 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contenzioso concerne un credito d'accise (riduzione aliquota gasolio per autotrazione, D.P.R. n.277/2000) che il contribuente aveva chiesto a rimborso e compensato dopo aver presentato l'istanza presso l'Agenzia delle Entrate (A.E.) anziché presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.D.). L'A.D. ha ritenuto la compensazione indebitamente effettuata e ha recuperato l'importo; la CTR aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che l'istanza all'A.E. potesse essere considerata valida e che l'ufficio non competente dovesse trasmettere l'istanza al competente per la coerenza amministrativa interna al medesimo Ministero. In Cassazione l'A.D. ha impugnato tale decisione sostenendo, tra l'altro, che le due Agenzie sono soggetti giuridici distinti e che l'istanza presentata all'A.E. era dunque indirizzata a ufficio incompetente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso formulato dall'A.D. (rigettando invece il primo motivo per inammissibilità). Ha affermato il principio secondo cui l'istanza di rimborso in materia di accise presentata all'Agenzia delle Entrate, in luogo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è effettuata presso un ufficio incompetente a causa dell'assenza di immedesimazione organica tra le due Agenzie e del trasferimento dei poteri amministrativi alle Agenzie medesime (D.Lgs. n.300/1999). In applicazione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza della CTR nei limiti del motivo accolto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente e ha condannato il resistente al pagamento delle spese di questo giudizio (e ha compensato le spese dei gradi di merito).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 277 del 2000

    Norma richiamata come fonte della misura di riduzione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione alla base del credito richiesto; utilizzata per definire l'oggetto del credito controverso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Richiamato dal ricorrente in relazione a questioni processuali (presunta omessa pronuncia su eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione); la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per incompatibilità delle doglianze e per difetto di specificità (autosufficienza).

  • L. n. 212 del 2000, artt. 5, 6 e 10

    Riferimenti invocati nella doglianza sul rispetto dei diritti del contribuente e sugli obblighi di cooperazione degli uffici; la Corte ha comunque deciso che tali richiamo non giustifica la presentazione all'ufficio incompetente né impone l'immediata trasmissione dell'istanza tra Agenzie distinte.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999 (anche D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), art. 61

    Ricordato per dimostrare il trasferimento dei poteri impositivi alle Agenzie; la Corte ne ricava che le Agenzie sono soggetti di diritto distinti e non organi del Ministero, quindi non sussiste rapporto di immedesimazione organica che giustifichi la validità di istanze presentate all'ufficio 'sbagliato'.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c.

    Richiamati con riferimento ai rimedi per la violazione di legge e ai requisiti di specificità del motivo di ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e incompatibilità delle doglianze.

  • Codice di procedura civile, art. 384 c.p.c., commi 1 e 2

    Art. 384(1) citato per enunciare il principio di diritto stabilito dalla Corte; art. 384(2) utilizzato per decidere il merito direttamente in cassazione, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Per le istanze di rimborso in materia di accise è necessario rivolgersi all'Agenzia competente (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli): la presentazione dell'istanza a un'altra Agenzia (es. Agenzia delle Entrate) è, in linea di principio, indirizzata a ufficio incompetente e non produce la formazione del credito.
  • Le Agenzie fiscali istituite con il D.Lgs. n.300/1999 sono soggetti giuridici distinti dal Ministero e tra loro; non opera una immedesimazione organica che obblighi automaticamente l'ufficio non competente a trasmettere l'istanza al competente in modo che il contribuente possa ritenere il proprio atto valere come presentato al competente.
  • Se il contribuente compensa un credito che non si è formato per carenza di competenza dell'ufficio che ha ricevuto l'istanza, la compensazione può essere ritenuta indebita e il credito recuperato dall'ufficio competente.
  • Il contribuente ha interesse a verificare preliminarmente la competenza dell'ufficio e, in caso di dubbi, a notificare o depositare l'istanza presso l'ufficio competente o ad agire in modo da non pregiudicare la validità della domanda (es. istanza duplicata all'ufficio competente).
  • Le eccezioni processuali relative all'inammissibilità o a carenze formali/di procura devono essere specificamente dedotte e documentate: i motivi di un impugnazione in Cassazione devono rispettare i requisiti di autosufficienza e specificità richiesti dalla normativa processuale.
  • In sede di legittimità la Corte può decidere nel merito senza rinvio quando i fatti non richiedono accertamenti ulteriori (art. 384 c.p.c., comma 2), e può affermare principi di diritto vincolanti per le controversie analoghe.

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