Sentenza n. 2008/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero e rimozione di opere e manufatti mantenuti sul demanio marittimo oltre il periodo di efficacia della concessione stagionale
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare della concessione demaniale marittima n. 60 del 23 giugno 2011, efficace ogni anno dal 1° maggio al 31 ottobre, ha impugnato l’ordinanza comunale dell’11 gennaio 2023, adottata dopo accertamenti della Capitaneria di porto, che ordinava lo sgombero dell’area e la rimozione dei manufatti, assumendo la violazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav. Ha dedotto che le opere erano assistite da titoli edilizi e autorizzativi, erano precarie e facilmente amovibili e funzionali all’attività balneare; che non era stato dimostrato un concreto pregiudizio ambientale o paesaggistico; che il sopralluogo si era svolto senza contraddittorio; e che alcuni manufatti non gli erano attribuibili o si trovavano fuori dall’area concessa. Il Ministero ha eccepito anche l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. La domanda cautelare era stata rinunciata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. I titoli edilizi e la concessione demaniale operano su piani distinti: la conformità edilizia abilita alla realizzazione dell’opera, ma non legittima l’occupazione del bene pubblico in assenza di un titolo demaniale efficace. La precarietà e l’amovibilità delle strutture non eliminano la necessità di un titolo per l’intero periodo di permanenza. Poiché la concessione era efficace soltanto dal 1° maggio al 31 ottobre e non era stato prodotto un titolo ulteriore per il restante periodo dell’anno, l’accertata permanenza dei manufatti fuori dal periodo concessorio legittimava l’esercizio dei poteri di tutela e ripristino. Non occorreva provare un autonomo danno ambientale o paesaggistico, perché l’ordinanza era fondata sull’occupazione senza titolo. La mancata partecipazione al sopralluogo non ha invalidato l’atto: gli accertamenti erano ricognitivi e il ricorrente non ha indicato quali elementi avrebbe potuto apportare né come avrebbero mutato l’esito. Le contestazioni sull’attribuzione e sull’ubicazione dei manufatti sono state respinte perché generiche e prive di adeguato supporto probatorio, a fronte di accertamenti amministrativi non efficacemente smentiti. Spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore del Ministero.
Norme richiamate
artt. 54 e 1161 cod. nav.
Pertanto, una volta accertata la permanenza dei manufatti sul demanio oltre il termine di efficacia della concessione, l’Amministrazione era legittimata ad esercitare i poteri di tutela e ripristino previsti dall’ordinamento.
L’accertata permanenza di manufatti sul demanio marittimo oltre il periodo coperto dalla concessione stagionale integra il presupposto per l’esercizio dei poteri di tutela e ripristino; non occorre un titolo edilizio per sostituire il titolo concessorio mancante.
Massime di principio
- Il titolo edilizio e la concessione demaniale hanno funzioni e presupposti distinti: il primo abilita alla realizzazione dell’opera sotto il profilo urbanistico-edilizio, mentre il secondo è necessario per occupare e utilizzare il bene pubblico. La regolarità edilizia non legittima la permanenza sul demanio in assenza di un titolo concessorio efficace.
- La natura precaria o facilmente amovibile di un manufatto non esonera dall’obbligo di munirsi di un titolo idoneo per l’occupazione dell’area demaniale durante tutto il periodo in cui il manufatto vi permane.
- Accertata la permanenza di opere sul demanio marittimo oltre la durata di una concessione stagionale, e in mancanza di un ulteriore titolo che copra il periodo residuo, l’amministrazione può esercitare i poteri di tutela e ripristino senza dover dimostrare un distinto pregiudizio ambientale o paesaggistico, quando l’atto è fondato sull’occupazione senza titolo.
- La mancata partecipazione dell’interessato a un sopralluogo meramente ricognitivo non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto successivo se il ricorrente non indica quali specifici elementi avrebbe rappresentato né dimostra che la partecipazione avrebbe potuto incidere sull’esito.
- Contestazioni sull’attribuzione o sull’ubicazione dei manufatti non superano l’attendibilità degli accertamenti amministrativi se sono formulate genericamente e non sono sostenute da elementi probatori idonei.
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