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Ordinanza

Ordinanza n. 280/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Ricorso per la dichiarazione di illegittimità del decreto di revoca del nulla osta notificato in data 12/12/2025 nonché l’annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.

Giustizia amministrativa202600602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza e, considerata la possibilità di definire la questione cautelare mediante fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, ha applicato l'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha disposto né la sospensione né il rigetto espresso della domanda cautelare, ma ha fissato l'udienza pubblica di merito al 28 ottobre 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta notificato il 12 dicembre 2025, nonché gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto prefettizio di revoca del nulla osta notificato il 12 dicembre 2025 e gli ulteriori atti collegati al procedimento. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti né i presupposti sostanziali della revoca.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    può essere fissato il merito della causa

    Consente al giudice, nell'ambito della fase cautelare, di fissare direttamente l'udienza di merito invece di adottare una distinta misura cautelare; nel caso concreto il TAR ha utilizzato tale facoltà.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'ordinanza è stata pronunciata sulla domanda incidentale di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può fissare direttamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una distinta misura cautelare di sospensione o di rigetto, quando ritenga praticabile la definizione ravvicinata della controversia nel merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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