Cassazione Penale, Sentenza n. 41865/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte territoriale per avere applicato aumenti di pena non adeguatamente motivati e in parte superiori a quelli delle sentenze precedenti (violazione del divieto di reformatio in peius) e per un errore nel calcolo della pena unica complessiva. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Torino per un nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti di pena per i reati ritenuti unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen. e in ordine al calcolo della pena complessiva. In particolare ha prospettato il divieto di reformatio in peius per l'aumento delle porzioni di pena rispetto alle sentenze precedenti e ha rilevato un errore materiale nel computo della pena complessiva (la pena indicata di 2 anni, 8 mesi e 20 giorni doveva essere 2 anni, 7 mesi e 20 giorni).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen., comma 2
art. 81, comma 2, cod. pen.
La norma disciplina il cumulo giuridico e l'aumento di pena per i reati commessi con la medesima deliberazione ovvero in un disegno criminoso unitario. La Corte ha ritenuto che l'applicazione della misura aumentativa richiede confronto con le precedenti determinazioni e adeguata motivazione; non è consentito aumentare le porzioni di pena rispetto a quelle applicate con sentenze definitive senza valida giustificazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Riferito ai limiti entro i quali il ricorso per cassazione è stato articolato; nel caso ha determinato i confini della doglianza ammessa in cassazione (ossia una censura unica relativa a motivazione e determinazione della pena).
Principio del divieto di reformatio in peius (giurisprudenziale)
Principio secondo cui il giudice di rinvio non può aggravare la posizione del ricorrente rispetto a quanto già deciso nella precedente sentenza non impugnata dal medesimo; la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio ha violato tale principio incrementando, senza adeguata motivazione, le porzioni di pena applicate rispetto alle sentenze precedenti.
Massime di principio
- Su rinvio, il giudice non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto a quanto già statuìto (divieto di reformatio in peius): ogni aumento rispetto a precedenti determinazioni deve essere motivato in modo espresso e confrontato con le statuizioni anteriori.
- Nella determinazione della pena unica ex art. 81 cod. pen. occorre partire dalla pena base per il reato più grave e aggiungere le porzioni di aumento per gli altri reati; il calcolo deve essere aritmeticamente corretto e chiaramente motivato (inclusi gli effetti delle riduzioni per il rito).
- Se parti delle precedenti sentenze sono ormai cosa giudicata riguardo alla responsabilità o al disegno criminoso, il giudice del rinvio deve spiegare perché riconosce o esclude la continuazione rispetto a quei fatti, valutando le argomentazioni difensive (es. la rilevanza di fattori personali come il disturbo da gioco).
- La Corte di cassazione annulla e rinvia quando riscontra aumenti ingiustificati, carenza di motivazione sul cumulo o errori nel computo della pena; in questi casi il nuovo giudizio dovrà correggere motivazione e calcolo.
- Nel verificare la pena complessiva è fondamentale distinguere tra importi lordi e netti (considerare le riduzioni per il rito) e rendere trasparente il confronto con le precedenti statuizioni per evitare inesattezze numeriche e violazioni di diritto.
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