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Sentenza

Sentenza n. 1806/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, unitamente agli atti del procedimento e al preavviso di revoca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, sostenendo, con quattro motivi, la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza o difetto assoluto di motivazione, travisamento, illogicità manifesta e sviamento, oltre alla violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e giusto procedimento. In primo luogo, ha dedotto che la revoca fosse fondata su circostanze già note al momento del rilascio della licenza, ossia la convivenza con una persona affetta da patologia, il ritiro dell’arma di servizio e il collocamento in quiescenza del convivente, senza una motivazione rafforzata sul mutato apprezzamento. In secondo luogo, ha contestato che il mancato tempestivo ritiro materiale del titolo potesse costituire causa di revoca, sostenendo che il ritardo fosse dovuto alla permanenza all’estero e che la licenza fosse perfezionata con il rilascio. In terzo luogo, ha censurato l’automatica attribuzione alla titolare dell’inaffidabilità del convivente, affermando che la mera convivenza, in assenza di episodi aggressivi o di condotte allarmanti, non fosse sufficiente. Infine, ha lamentato l’indeterminatezza delle persone potenzialmente autorizzate ad accedere alle armi, l’omessa spiegazione dell’insufficienza della custodia in cassaforte blindata e l’assenza di adeguata considerazione della propria condotta e delle condizioni cliniche del convivente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il Collegio ha premesso che il porto e la detenzione di armi non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo, ma eccezioni al generale divieto di portare armi, sicché sono richiesti requisiti soggettivi particolarmente rigorosi e un controllo amministrativo penetrante. Il potere di revoca previsto dagli artt. 11 e 43 TULPS ha natura preventiva e non sanzionatoria: l’Amministrazione può fondare la prognosi di inaffidabilità anche su elementi indiziari e non deve attendere un abuso o un illecito. Il primo motivo è stato respinto perché il fatto nuovo non era costituito dalle circostanze già note, bensì dal successivo giudizio del Collegio medico di II istanza del 10 marzo 2026, che aveva dichiarato il convivente non idoneo sia al porto sia alla detenzione di armi. Tale accertamento aveva conferito carattere nuovo e attuale al rischio derivante dalla coabitazione. Gli accertamenti specialistici precedenti non potevano sostituire la valutazione dell’organo medico competente, il cui verbale non era stato specificamente impugnato. Il secondo motivo è stato respinto perché il mancato ritiro del titolo non era stato considerato una causa autonoma di revoca, ma soltanto l’antecedente che aveva indotto la Questura ad aggiornare gli accertamenti al momento della consegna. Il terzo motivo è stato respinto poiché la considerazione del contesto familiare non comportava l’imputazione alla ricorrente della condotta del convivente, ma riguardava il rischio oggettivo che le armi custodite nell’abitazione potessero diventare accessibili a una persona priva dei requisiti psicofisici per detenerle. La mera relazione familiare non opera automaticamente come causa ostativa, ma nel caso concreto sussisteva uno specifico nesso tra la non idoneità del convivente, la stabile coabitazione e la disponibilità domestica delle armi. Non era necessario attendere un effettivo impossessamento o abuso. Il quarto motivo è stato respinto perché il convivente era identificabile attraverso il contesto dell’atto e gli accertamenti richiamati; inoltre, la Questura aveva spiegato perché la prescrizione relativa alla cassaforte non fosse più sufficiente nella situazione di stabile coabitazione. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza quando il percorso valutativo sia coerente e non manifestamente illogico o sproporzionato. La revoca è stata ritenuta proporzionata, considerando che la licenza consentiva non solo l’accesso al poligono, ma anche l’acquisto e il trasporto di armi e munizioni, mentre l’interesse ricreativo della titolare recedeva rispetto alla tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 9 e 38 r.d. 773/1931

    custodire armi e munizioni in un armadio blindato munito di chiusura a combinazione, del quale la titolare avesse la disponibilità esclusiva

    Le disposizioni hanno costituito la base della prescrizione di custodia esclusiva delle armi, imposta per impedire l’accesso da parte di terzi conviventi.

  • artt. 11 e 43 r.d. 773/1931

    Consentono il diniego o la revoca della licenza quando emergano circostanze nuove o successivamente conosciute che avrebbero consentito il diniego; il potere ha funzione preventiva e si fonda su una prognosi di affidabilità.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione coerente e adeguata del provvedimento; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente quanto all’individuazione del rischio e all’insufficienza della prescrizione di custodia.

  • art. 1, commi 1 e 5, d.m. 28 aprile 1998

    È stato richiamato quale parametro dell’accertamento di idoneità al porto e alla detenzione di armi effettuato dal Collegio medico di II istanza.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, stante la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.

Massime di principio

  • La licenza di porto o detenzione di armi non attribuisce un diritto soggettivo, ma costituisce un’eccezione al generale divieto di portare armi; pertanto, il suo mantenimento presuppone la piena e continua affidabilità dell’interessato e consente un controllo amministrativo particolarmente penetrante.
  • Il potere di revoca della licenza di porto d’armi ha natura preventiva e prognostica, non sanzionatoria: l’autorità di pubblica sicurezza può fondare la decisione su elementi indiziari idonei a evidenziare un rischio, senza dover attendere un abuso, un illecito o l’effettivo impossessamento dell’arma.
  • Ai fini della revoca, l’art. 11, terzo comma, TULPS consente di valorizzare non solo circostanze sopravvenute, ma anche circostanze conosciute successivamente che, se conosciute al momento del rilascio, avrebbero consentito il diniego. Un successivo giudizio medico di non idoneità alla detenzione di armi può costituire un elemento nuovo e attuale rispetto a circostanze sanitarie o familiari già note.
  • La valutazione di affidabilità del titolare può riguardare anche il contesto familiare e abitativo, quando esista un concreto collegamento tra la situazione di un convivente privo dei requisiti per detenere armi e il rischio che questi possa accedere alle armi custodite nell’abitazione. La mera parentela o convivenza, tuttavia, non costituisce automaticamente causa ostativa senza tale specifico nesso.
  • La revoca può essere legittima anche quando l’amministrazione ritenga insufficiente una prescrizione di custodia esclusiva in cassaforte, se, alla luce della stabile coabitazione con una persona dichiarata non idonea alla detenzione, il percorso istruttorio e motivazionale evidenzi concretamente l’inadeguatezza della misura preventiva.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla prognosi dell’autorità di pubblica sicurezza è limitato alla verifica dell’attendibilità dei fatti, della coerenza del percorso valutativo e dell’assenza di manifesta irragionevolezza o sproporzione; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa circa la misura cautelare più idonea.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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