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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31281/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita di un immobile sito in Napoli, adibito a palestra, attribuendogli la categoria D/6 (fabbricati e locali per esercizi sportivi aventi fine di lucro) invece della categoria C/4 proposta dal contribuente tramite DOCFA. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello, invece, la CTR aveva accolto la domanda ritenendo che i locali sportivi vadano classificati in C/4 quando non abbiano scopo di lucro e che l'Ufficio non avesse provato la finalizzazione a lucro dell'attività, oltre a ritenere necessaria una stima diretta se si fosse confermata la categoria D/6. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 1, comma 244, L. 190/2014 e dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso una nuova stima diretta e avesse valorizzato il concreto uso dell'immobile, mentre la classificazione catastale va riferita alle caratteristiche oggettive e alla destinazione funzionale del bene. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, osservando che l'immobile risultava già classificato in D/6 con precedente giudicato, che per gli immobili a destinazione speciale la stima diretta è il metodo corretto, anche senza sopralluogo ove la documentazione sia sufficiente, e che la destinazione concreta non rileva rispetto alla destinazione oggettiva; inoltre, spettava al contribuente provare i presupposti della richiesta variazione in C/4, trattandosi di elemento costitutivo della sua pretesa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR della Campania e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata ritenuta erronea perché aveva svalutato il dato della precedente classificazione D/6, aveva attribuito rilievo al concreto esercizio dell'attività senza fini di lucro e aveva invertito l'onere della prova circa i presupposti del diverso classamento richiesto dal contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3

    viene invocato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge quale mezzo di impugnazione

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    richiamato come norma asseritamente violata dalla sentenza impugnata in tema di classamento catastale

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    per gli immobili a destinazione speciale la rendita catastale si determina mediante stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi connessi

  • art. 10, r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in L. n. 1249 del 1939

    richiamato per affermare che, per gli immobili speciali, il classamento mediante DOCFA è determinato con stima diretta della singola unità

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamato come base del canone della stima diretta per gli immobili di categoria D

  • art. 34, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato nel medesimo principio sulla stima diretta degli immobili di categoria D

  • art. 11, D.L. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154

    "salvo successive verifiche con riferimento ad unità già censite aventi medesime caratteristiche"

    consente il sopralluogo e le verifiche successive anche rispetto a unità già censite, senza imporre necessariamente un nuovo accesso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare che grava sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa di variazione catastale o agevolazione

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994

    citato in un precedente richiamato per ribadire che il contribuente deve provare i requisiti per ottenere il beneficio richiesto

  • art. 6, D.P.R. n. 601 del 1973

    richiamato in un precedente per evidenziare che l'agevolazione richiede la prova dei presupposti soggettivi e oggettivi da parte del richiedente

Massime di principio

  • Per il classamento degli immobili a destinazione speciale la rendita va determinata con stima diretta, riferita alle caratteristiche oggettive del bene e non al suo concreto utilizzo occasionale o alla qualità soggettiva del proprietario.
  • Nei procedimenti catastali la destinazione funzionale e produttiva dell'immobile, cioè la sua ordinaria idoneità a produrre ricchezza, prevale sul concreto uso che ne venga fatto; il fine di lucro rileva solo se accertato oggettivamente in base alle caratteristiche strutturali del bene.
  • Se il contribuente chiede, tramite DOCFA o altra istanza, un diverso classamento fondato su presupposti favorevoli alla propria tesi, grava su di lui l'onere di provarne i fatti costitutivi.
  • La stima diretta degli immobili di categoria speciale può essere compiuta anche utilizzando la documentazione disponibile senza necessità di un nuovo sopralluogo, quando il bene sia già censito e non emergano modifiche rilevanti.
  • In presenza di una precedente classificazione ormai coperta da giudicato, il diverso classamento può essere riconosciuto solo sulla base di una dimostrazione concreta e adeguata del mutamento dei presupposti tecnici o funzionali dell'immobile.

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