Sentenza n. 1869/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento della Determina Dirigenziale del 29/09/2022, n. 416 di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive, adottata a seguito dell’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’atto di acquisizione sostenendo, anzitutto, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per omessa considerazione del fatto che il diniego dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 380/2001 non era ancora definitivo, essendo ancora impugnabile mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ha inoltre dedotto che il Comune non avrebbe considerato la presentazione di una C.I.L. per la demolizione e la mancata esecuzione dei lavori per causa di forza maggiore, asseritamente riconducibile a un’allerta meteo. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 31 e 38 d.P.R. 380/2001, il travisamento dei fatti e l’eccesso di potere, sostenendo che al momento degli accertamenti di inottemperanza e dell’adozione dell’atto di acquisizione non fosse ancora decorso il termine di novanta giorni per l’esecuzione spontanea dell’ordine di demolizione. La ricorrente ha inoltre invocato la propria buona fede e l’assenza di dolo o colpa, deducendo che l’intervento era stato realizzato in forza di un permesso di costruire poi annullato e che essa aveva atteso l’esito delle istanze edilizie dirette a conservare l’opera.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito la decorrenza del termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, considerando le sospensioni derivanti dalla tutela cautelare e dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità. Il termine ha ripreso a decorrere dalla pubblicazione della sentenza che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione ed è scaduto il 3 gennaio 2022. L’istanza di accertamento di conformità del luglio 2021 non ha determinato un’ulteriore sospensione, sia perché era stata definita negativamente prima della sentenza sul ricorso contro l’ordine di demolizione, sia perché il relativo periodo si era sovrapposto alla sospensione cautelare. Il fatto che il diniego fosse ancora impugnabile non impediva la decorrenza del termine, poiché i provvedimenti amministrativi sono immediatamente efficaci ai sensi dell’art. 21-quater l. 241/1990, salvo sospensione. Neppure la successiva istanza ex art. 38 d.P.R. 380/2001 ha sospeso il termine: l’ordinanza di demolizione aveva già escluso, con valutazione non impugnata, l’applicabilità dell’art. 38, poiché l’annullamento del titolo edilizio dipendeva da un vizio sostanziale e non formale o procedimentale; inoltre, l’istanza era manifestamente inammissibile. L’accertamento di inottemperanza del giugno 2022 è quindi intervenuto dopo la scadenza del termine ed era valido quale atto prodromico all’acquisizione. L’allerta meteo del settembre 2022, oltre a essere successiva alla maturazione dell’inottemperanza, è durata soltanto tre giorni e non dimostrava l’impossibilità non imputabile di eseguire la demolizione entro il termine legale di novanta giorni. L’acquisizione al patrimonio comunale è stata pertanto ritenuta legittima. La società è stata condannata alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001
Il decorso del termine di novanta giorni senza spontanea esecuzione dell’ordine di demolizione produce l’effetto legale dell’acquisizione gratuita dell’opera e dell’area al patrimonio comunale; nel caso concreto il termine è scaduto il 3 gennaio 2022.
art. 38 d.P.R. 380/2001
I vizi cui fa riferimento l'art. 38 D.P.R. 380/2001 ... sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall'amministrazione, risultino di impossibile rimozione.
La disciplina speciale per le opere realizzate sulla base di un titolo edilizio successivamente annullato riguarda esclusivamente vizi formali o procedimentali, non vizi sostanziali; un’istanza manifestamente inammissibile non sospende l’efficacia dell’ordine di demolizione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
L’istanza presentata dalla società non è stata ritenuta una regolare istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36, essendo stata presentata come istanza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 380/2001.
art. 21-quater l. 241/1990
I provvedimenti amministrativi sono immediatamente efficaci, salvo sospensione, anche quando siano ancora impugnabili; pertanto la mera pendenza del termine per impugnare il diniego non sospende il termine per l’esecuzione dell’ordine di demolizione.
art. 3 l. 241/1990
Nel caso concreto non è stata ravvisata una carenza di motivazione, poiché il Comune ha legittimamente proceduto all’acquisizione sulla base dell’accertata e ormai maturata inottemperanza all’ordine di demolizione.
Massime di principio
- Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 per l’esecuzione spontanea dell’ordine di demolizione, una volta scaduto senza adempimento, determina l’effetto legale dell’acquisizione gratuita dell’opera e dell’area al patrimonio comunale; il successivo provvedimento comunale ha natura dichiarativa di un effetto già maturato.
- La mera impugnabilità di un diniego di sanatoria o di un altro provvedimento presupposto non sospende il termine per l’esecuzione dell’ordine di demolizione: la sospensione richiede un’apposita misura cautelare o altro effetto sospensivo previsto dall’ordinamento, poiché il provvedimento amministrativo è immediatamente efficace salvo sospensione.
- Un’istanza edilizia manifestamente inammissibile non è idonea a sospendere l’efficacia dell’ordine di demolizione né il decorso del termine di cui all’art. 31 d.P.R. 380/2001, poiché la repressione dell’abuso non può essere paralizzata da iniziative prive, già in astratto, dei presupposti per una valutazione favorevole.
- L’art. 38 d.P.R. 380/2001 è applicabile esclusivamente quando l’annullamento del titolo edilizio dipenda da vizi formali o procedimentali, valutati dall’amministrazione come non rimovibili; non opera invece in presenza di vizi sostanziali che incidono sulla legittimità dell’intervento edilizio.
- Un impedimento sopravvenuto invocato per giustificare la mancata demolizione deve essere temporalmente e causalmente idoneo a incidere sull’intero termine di adempimento; un’allerta meteo di soli pochi giorni, intervenuta dopo la scadenza del termine di novanta giorni, non esclude l’inottemperanza.
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