Sentenza n. 1356/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale della SCIA in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e pareri negativi della Soprintendenza relativi alla sanatoria di un balcone e di un terrazzino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 14 ottobre 2025, con cui era stata rigettata la SCIA in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, nonché il parere negativo della Soprintendenza del 2 settembre 2025 e gli atti precedenti. L’intervento riguardava un balcone e un terrazzino realizzati al primo piano in sostituzione della copertura a falde prevista dal titolo edilizio originario, insieme alla modifica di preesistenti bucature ovali. Dopo un primo diniego, la nuova proposta progettuale manteneva balcone e terrazzino ma prevedeva il reinserimento delle bucature mediante oblò laterali, allo scopo di recuperare elementi architettonici storicizzati. La ricorrente ha dedotto: omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della nuova istanza; omessa valutazione delle modifiche progettuali introdotte; motivazione carente per il richiamo acritico al precedente parere negativo, riferito a una proposta ormai superata; contraddittorietà per avere approvato gli oblò ma imposto l’eliminazione del balcone; omessa e insufficiente motivazione sulle ragioni del contrasto con i valori paesaggistici; compatibilità dell’intervento con i caratteri architettonici del luogo e scarsa visibilità dalla via pubblica; violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, ritenuto volto ad ampliare le possibilità di sanatoria. La difesa statale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il nuovo parere fosse meramente confermativo del precedente diniego, ormai definitivo, in assenza di sopravvenienze.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che il parere del 2 settembre 2025 non fosse meramente confermativo del precedente. La nuova istanza proponeva infatti una soluzione progettuale diversa, diretta a conservare balcone e terrazzino e, contestualmente, a reinserire le bucature originarie; la Soprintendenza aveva svolto una nuova valutazione, esprimendo una posizione favorevole sulle bucature e negativa su balcone e terrazzino. Nel merito, il TAR ha ritenuto fondati i primi due motivi. L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare complessivamente e unitariamente la nuova soluzione progettuale, verificando se il ripristino delle bucature, valorizzate dalla stessa Soprintendenza come elementi architettonici storicizzati, potesse mitigare, compensare o eliminare l’impatto paesaggistico derivante dal mantenimento del balcone e del terrazzino in luogo della copertura originaria. Non era quindi sufficiente richiamare il precedente parere negativo né esaminare separatamente le singole componenti dell’intervento. Il giudice ha inoltre rilevato la necessità di una nuova comunicazione dei motivi ostativi e di una motivazione specifica sulla soluzione complessiva. Il ricorso è stato accolto; sono stati annullati il parere e il provvedimento impugnati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi all’esito della riedizione della valutazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata quale base della SCIA in sanatoria; il giudice ha ritenuto che la nuova istanza dovesse essere oggetto di un esame effettivo e complessivo, senza limitarsi al richiamo di un precedente diniego relativo a una diversa soluzione progettuale.
art. 10-bis l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto necessaria una nuova comunicazione dei motivi ostativi in relazione alla nuova istanza e alla diversa soluzione progettuale proposta.
Massime di principio
- Quando una nuova istanza di sanatoria propone una soluzione progettuale modificata rispetto a quella già respinta, il provvedimento successivo non è meramente confermativo se l’amministrazione procede a una nuova valutazione, anche parzialmente favorevole, delle modifiche introdotte; il nuovo atto è quindi autonomamente impugnabile.
- Nella valutazione della compatibilità paesaggistica di opere edilizie difformi, l’amministrazione deve apprezzare complessivamente e unitariamente l’insieme delle alterazioni dell’organismo edilizio, considerando l’impatto globale della soluzione progettuale e non soltanto le singole difformità isolatamente considerate.
- Quando una nuova soluzione progettuale combina la conservazione di elementi edilizi incidenti sul paesaggio con il ripristino di elementi architettonici storicizzati, l’amministrazione deve verificare specificamente se gli elementi ripristinati siano idonei a mitigare, compensare o eliminare l’impatto paesaggistico degli elementi conservati.
- Il richiamo a un precedente parere negativo non soddisfa l’obbligo di motivazione quando la nuova istanza introduce modifiche progettuali potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione paesaggistica; l’amministrazione deve motivare sulla nuova combinazione degli interventi e comunicare i motivi ostativi riferiti alla nuova proposta.
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