Cassazione Penale, Ordinanza n. 17917/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 2 aprile 2025. Dal testo emerge che l'unico motivo riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche: la difesa ha riproposto censure già prospettate in appello, contestando la valutazione di merito della Corte territoriale. La Corte di cassazione ha rilevato che tale motivo era meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese con argomentazioni logicamente immuni da vizi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche si limitasse a riproporre questioni già valutate e respinte dalla Corte d'appello con motivazione congrua e priva di vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche, quando sorretto da motivazione già compiutamente esaminata in appello e priva di vizi logici, non può essere utilmente censurato in cassazione con doglianze meramente riproduttive.
Corte cost. n. 186 del 2000
Il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità, salvo che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie tale evenienza è stata esclusa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifiche ragioni di critica, censure già dedotte e disattese dal giudice di merito con motivazione logica e congrua.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova rivalutazione del merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la decisione di merito sia sorretta da argomentazioni non manifestamente illogiche.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo prova della mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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