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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 8365 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un'ingiunzione fiscale per il pagamento dell'Ici relativa agli anni 1996, 1997, 1998 e 1999. La società contribuente sosteneva che l'ente fosse decaduto dal potere di riscuotere l'imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, poiché la notifica sarebbe stata effettuata oltre il termine previsto. La CTR aveva ritenuto decaduta l'amministrazione per le annualità 1997 e 1998, considerando come momento perfezionativo della notifica la ricezione dell'atto da parte della società. L'ente impositore ha contestato tale interpretazione, sostenendo che, ai fini della tempestività nei confronti del notificante, dovesse rilevare la data di consegna dell'atto all'ufficio notifiche, in applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'ente impositore, ritenendo che la CTR non avesse esaminato correttamente il principio secondo cui la notificazione si perfeziona in momenti diversi per notificante e destinatario: per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio notifiche, e per il destinatario al momento della ricezione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia-Romagna, che dovrà verificare, sulla base dei documenti, quando l'ente abbia effettivamente consegnato gli atti per la notifica e se questa sia stata tempestiva. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare anche le annualità oggetto del ricorso incidentale e, per il 1996, considerare il momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12

    La norma disciplina il termine entro il quale devono essere notificati gli atti relativi alla liquidazione o all'accertamento dell'Ici. La tempestività deve essere valutata tenendo conto del momento perfezionativo della notificazione per il soggetto notificante.

  • Art. 140 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle modalità di notificazione quando il destinatario è irreperibile o non è possibile eseguire la consegna ordinaria. La sua applicazione deve coordinarsi con il principio della scissione degli effetti della notificazione.

  • Art. 149, comma 3, c.p.c.

    Recepisce il principio secondo cui la notificazione produce effetti diversi per notificante e destinatario: per il notificante dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio notifiche, e per il destinatario dal momento della ricezione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del motivo, poiché la CTR aveva omesso di applicare una regola giuridica sulla perfezione della notificazione.

  • Corte costituzionale, sentenze n. 477 del 2002 e n. 97 del 2004; Cass., Sezioni Unite, n. 10216 del 2006

    Tali precedenti consolidano il principio della scissione degli effetti della notificazione, volto a evitare che il notificante subisca conseguenze negative per ritardi non dipendenti dalla propria volontà dopo la consegna dell'atto all'organo notificatore.

Massime di principio

  • Quando una legge stabilisce un termine per la notifica di un atto da parte dell'amministrazione, occorre distinguere il momento di perfezionamento della notifica per il notificante da quello per il destinatario.
  • Se l'ente consegna l'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio notifiche entro il termine di decadenza, la notifica può essere tempestiva per l'ente anche se il contribuente riceve materialmente l'atto successivamente, purché il ritardo non dipenda dal notificante.
  • La tempestività non può essere accertata considerando soltanto la data indicata nella relata come data di ricezione: devono essere esaminati anche i documenti che dimostrano quando l'atto è stato consegnato per la notifica.
  • In caso di annullamento con rinvio, il giudice di merito deve verificare concretamente la data di consegna dell'atto all'organo notificatore e applicare il termine previsto dalla normativa vigente per l'annualità interessata.
  • La scissione degli effetti riguarda esclusivamente il perfezionamento della notifica e non elimina l'obbligo dell'amministrazione di provare la consegna tempestiva dell'atto all'organo notificatore.

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