Cassazione Civile, Ordinanza n. 10965/2025 del 26/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, emesso a seguito di PVC nei confronti di una s.r.l. operante nel settore edilizio. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito d'impresa ai fini IRES e IRAP, maggior volume d'affari ai fini IVA, con sanzioni e interessi, estendendo il recupero anche in capo al socio, in ragione della ristretta base sociale della società. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo un accoglimento solo parziale in primo grado; in appello la CTR aveva riformato in parte la decisione. L'Agenzia ha quindi proposto due ricorsi per cassazione avverso la medesima sentenza: il primo, notificato al domiciliatario eletto nel primo grado, affidato a tre motivi; il secondo, non notificato perché il destinatario risultava irreperibile. Con il primo motivo l'Ufficio lamentava violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, e 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza fosse carente di motivazione sulla questione delle rimanenze e non avesse considerato un prospetto sottoscritto dal contribuente. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 2709 e 2729 c.c. e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, sempre in relazione alla valutazione delle rimanenze. Con il terzo motivo denunciava violazione dell'art. 33 d.P.R. 600/1973 e, per conseguenza, dell'art. 52 d.P.R. 633/1972, contestando che la CTR avesse valorizzato una lettera della banca Sicilcassa asseritamente non prodotta in verifica ma solo in giudizio, con riflessi sulla deducibilità degli interessi passivi. La Cassazione ha però rilevato che tali questioni non risultavano affatto trattate nella motivazione della sentenza impugnata, sicché i motivi erano costruiti su un contenuto inesistente della decisione di merito.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi avverso la stessa sentenza; ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. 26688/2017 perché non notificato al contribuente; ha poi esaminato il ricorso n. 26673/2017, dichiarando inammissibili tutti e tre i motivi, poiché essi censuravano passaggi motivazionali che non erano presenti nella sentenza impugnata. Di conseguenza, entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Non essendosi costituito l'intimato, la Corte non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
È stata applicata per disporre la riunione dei due ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sul difetto di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza perché fondata su un contenuto della sentenza non esistente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato in tema di motivazione della sentenza; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché attribuiva alla decisione impugnata questioni non trattate.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al preteso omesso esame delle rimanenze; la Corte ha rilevato che la sentenza non affrontava tale tema.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato quale vizio dedotto per il primo motivo; inammissibile perché la censura presupponeva un contenuto della motivazione inesistente.
artt. 2709 e 2729 c.c.
Richiamati per contestare la valutazione probatoria sulle rimanenze; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata corrispondenza tra censura e contenuto della sentenza.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Evocato per la rettifica del reddito d'impresa; la censura non è stata scrutinata nel merito perché non trovava riscontro nella motivazione della sentenza impugnata.
art. 33, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione all'utilizzabilità della documentazione bancaria; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché la questione non era stata trattata dalla sentenza di merito.
art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per conseguenza rispetto alla censura sulla documentazione bancaria; la Corte non ha esaminato il profilo nel merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per escludere, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi; la Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri la motivazione della sentenza di merito attribuendole un contenuto non presente nel testo deciso: il vizio deve essere riferito a ciò che la sentenza effettivamente afferma.
- La censura di omessa o insufficiente motivazione non può fondarsi su questioni che la decisione impugnata non abbia affatto trattato; il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi effettivamente espressa.
- In sede di legittimità, il motivo è inammissibile quando propone doglianze probatorie o di violazione di legge sganciate dalla concreta motivazione della sentenza impugnata.
- Se il ricorso per cassazione non viene ritualmente notificato alla parte intimata, esso è inammissibile.
- La riunione dei ricorsi contro la stessa sentenza non sana l'inammissibilità del ricorso non notificato né quella dei motivi che non colgono il contenuto effettivo della decisione impugnata.
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