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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15246/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo chiedeva una rivalutazione del merito estranea ai poteri della Cassazione e che il motivo sul trattamento sanzionatorio non era stato specificamente prospettato in appello, con conseguente inammissibilità della censura in sede di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per rapina. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione sulla dichiarazione di colpevolezza per il reato di rapina, sostenendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio e dei fatti. Il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza sulla ricostruzione dei fatti mirava a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; quanto alla pena, ha osservato che la questione non risultava dedotta in appello e quindi era inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    È il reato oggetto della conferma di responsabilità nei giudizi di merito; la censura di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile in cassazione se non è stato previamente dedotto come motivo di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    La Corte richiama il principio per cui in cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparenza di vizi motivazionali, mirino a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del compendio probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se affetta da vizi logici o giuridici; non è invece ammissibile chiedere alla Corte di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulle prove.
  • Le questioni relative al trattamento sanzionatorio devono essere devolute al giudice di appello; se non sono state specificamente dedotte nel gravame, la loro prospettazione per la prima volta in cassazione è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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