Cassazione Penale, Ordinanza n. 40607/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, perché volto a contestare una valutazione già correttamente compiuta dal giudice di merito sulla insussistenza dello stato di necessità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. Con l'unico motivo di ricorso egli deduceva, in sostanza, che la condotta contestata fosse scriminata dallo stato di necessità, sostenendo la sussistenza di una situazione di grave pericolo per la persona ai sensi dell'art. 54 c.p. La Corte di cassazione rileva che la censura riproponeva argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d'appello, la quale aveva motivato in modo logico e puntuale sull'assenza di elementi idonei a dimostrare un grave pericolo attuale per la persona, tale da giustificare la condotta illecita.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della fattispecie oltre a prenderla a riferimento come reato contestato.
art. 54 c.p.
lo stato di necessità può escludere la punibilità solo se risultano elementi concreti idonei a dimostrare un grave pericolo attuale per la persona; nel caso concreto la Corte ritiene corretta la negazione della scriminante.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione, è manifestamente infondato e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Lo stato di necessità non può essere riconosciuto in assenza di elementi concreti e attuali idonei a dimostrare un grave pericolo per la persona; la valutazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica, coerente e puntuale.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova e autonoma rivalutazione del materiale probatorio quando la sentenza impugnata abbia già motivato adeguatamente sulla mancanza dei presupposti della scriminante invocata.
Come è indicizzato
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