Sentenza del 17/10/2018 n. 931 - Comm. Trib. Prov. Torino
Avviso di accertamento - Obblighi dell'Amministrazione finanziaria - Obbligo di traduzione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità o comunque l'efficacia dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto tradurlo nella sua lingua, presumendo la sua mancata conoscenza dell'italiano. La questione riguardava quindi l'esistenza di un obbligo generalizzato di traduzione degli atti amministrativi e fiscali destinati a uno straniero.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, nel sistema italiano, non esiste una presunzione generale di ignoranza della lingua italiana in capo agli stranieri. La verifica fiscale e l'avviso di accertamento sono atti stragiudiziali e l'interessato può farsi assistere da un interprete o ottenere la traduzione a proprie spese. L'eventuale mancata traduzione non determina, di per sé, l'invalidità dell'atto. Anche nel processo civile, l'omessa traduzione non comporta normalmente un vizio di validità, potendo al più giustificare una remissione in termini qualora abbia concretamente leso le prerogative difensive.
Norme richiamate
Art. 122 Codice di procedura civile
Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete.
La norma disciplina l'uso della lingua italiana nel processo civile e la possibilità di nominare un interprete quando una persona non conosce l'italiano. Non stabilisce, però, un obbligo generale di traduzione degli atti amministrativi o fiscali stragiudiziali.
Massime di principio
- Lo straniero non è automaticamente considerato incapace di comprendere l'italiano: la mancata conoscenza della lingua deve essere concretamente dimostrata.
- Per gli atti fiscali stragiudiziali, come verbali di verifica e avvisi di accertamento, l'Amministrazione non ha generalmente un obbligo automatico di traduzione nella lingua del destinatario.
- Il contribuente può procurarsi un interprete o una traduzione a proprie spese e deve comunque rispettare i termini per impugnare o adempiere, salvo dimostrare un concreto pregiudizio difensivo.
- La mancata traduzione, anche in ambito giudiziario, non comporta necessariamente l'invalidità dell'atto: può rilevare soprattutto ai fini della remissione in termini quando abbia impedito l'esercizio effettivo della difesa.
- Per ottenere conseguenze processuali favorevoli occorre provare non solo la mancata traduzione, ma anche l'effettiva impossibilità o grave difficoltà di comprendere l'atto e il concreto pregiudizio subito.
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