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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25077/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già giudicati separatamente. Nel ricorso deduceva che il giudice aveva disatteso la giurisprudenza di legittimità sui criteri per individuare l'unicità del disegno criminoso, che a suo avviso era ravvisabile per l'omogeneità delle condotte e la limitata distanza temporale tra i fatti. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato i principi consolidati, valorizzando in senso ostativo l'eterogeneità dei beni ricettati e delle causali delle singole condotte, oltre alla distanza temporale tra i fatti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse motivata in modo adeguato e non illogico nel negare la continuazione, perché aveva escluso l'unicità del disegno criminoso sulla base dell'eterogeneità dei beni oggetto di ricettazione, delle diverse causali delle condotte e della distanza temporale fra i fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; richiede una verifica rigorosa dell'unicità del disegno criminoso tra reati separatamente giudicati.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità ascrivibili a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica approfondita e rigorosa dell'esistenza di un progetto criminoso unitario già presente al momento della commissione del primo reato, almeno nelle sue linee essenziali.
  • L'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e la comunanza del bene protetto sono soltanto indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, ma non sono di per sé sufficienti a provarla.
  • Quando i reati risultano commessi a distanza temporale rilevante, può presumersi l'assenza di una preventiva programmazione unitaria, salvo prova contraria; in tale ipotesi la continuazione va esclusa.
  • La valutazione sull'unicità o pluralità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici o travisamenti di fatto.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice dell'esecuzione, se quest'ultimo ha indicato elementi decisivi coerenti con la giurisprudenza di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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