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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27167/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava un rapporto di pubblico impiego con la Regione Abruzzo e, secondo l’oggetto indicato in sentenza, concerneva la retribuzione individuale di anzianità. Nel giudizio di legittimità la ricorrente, tramite i difensori muniti di procura, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso perché, a seguito di una recente pronuncia sfavorevole in una causa del tutto analoga, ha scelto di desistere dal giudizio. La rinuncia è stata notificata alla controparte. Non emergono dal testo ulteriori motivi di ricorso sul merito della controversia, poiché il processo si è chiuso per estinzione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, notificata alla Regione controricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del processo. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, le ha compensate, rilevando che l’esito è dipeso da una spontanea desistenza per fatti sopravvenuti e che non vi era una diversa istanza della Regione dopo la notificazione dell’atto abdicativo. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché l’estinzione del processo non rientra nelle ipotesi previste dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    mancanza di accettazione della rinuncia ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c.

    La Corte osserva che, pur in assenza di accettazione della rinuncia da parte della controparte ai fini della norma richiamata, la spontanea desistenza per fatti sopravvenuti giustifica comunque la compensazione delle spese in assenza di diversa istanza della resistente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115 del 2002

    non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione

    L’estinzione del processo non integra il presupposto normativo per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la rinuncia è ritualmente notificata alla controparte, il processo si estingue.
  • La spontanea desistenza del ricorrente per fatti sopravvenuti può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, specie in mancanza di una diversa richiesta della parte resistente.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del processo, se tale evenienza non è contemplata dalla norma richiamata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPubblico impiego
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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