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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08252/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale di Trani da alcuni comproprietari/aventi causa di un fabbricato sito in Trani, volta ad accertare la comproprietà su parti comuni dell'edificio e a ottenere il riconoscimento del diritto di riaprire un accesso alla loro unità immobiliare, oltre a ulteriori domande connesse. La convenuta, rimasta contumace in primo grado, ha poi appellato la sentenza di accoglimento. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado e la violazione degli artt. 139, 156, 160, 164 e 307 c.p.c., sostenendo di essersi trasferita da Milano a Vigevano già dal 24 ottobre 2006 e che la notifica effettuata a Milano il 5 dicembre 2006 presso lo studio professionale fosse nulla, perché eseguita in un luogo non corrispondente alla residenza effettiva e non sanata da successive circostanze. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. quanto alla prova del titolo di proprietà degli attori; con il terzo violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c.; con il quarto falsa applicazione dell'art. 1117 c.c. per l'asserita inapplicabilità della disciplina delle parti comuni in difetto di condominio tra le unità interessate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto nulla la notificazione della citazione di primo grado perché eseguita in Milano presso lo studio della destinataria, nonostante il trasferimento di residenza risultasse denunciato nei modi di legge e quindi opponibile ai terzi; la mera risultanza anagrafica successiva del Comune di Milano non poteva prevalere. Ha inoltre escluso che la nullità fosse sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché la sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. richiede la costituzione in giudizio della parte convenuta, circostanza non verificatasi nel primo grado. Conseguentemente ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e ha cassato la sentenza d'appello con rinvio al Tribunale di Trani, in diversa composizione, ai sensi degli artt. 354 e 383 c.p.c., demandando anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    La notificazione presso ufficio nel Comune di residenza presuppone l'esatta individuazione del luogo di residenza, dimora o domicilio secondo l'ordine preferenziale previsto dalla norma; l'ufficio è un luogo alternativo solo nell'ambito del Comune correttamente individuato.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo solo se il destinatario si costituisce in giudizio; non bastano la conoscenza di fatto dell'atto o attività processuali occasionali.

  • art. 160 c.p.c.

    È richiamato come norma violata in relazione alla nullità della notificazione dell'atto introduttivo.

  • art. 164 c.p.c.

    La rinnovazione di una citazione nulla non sana la nullità della precedente notificazione quando la rinnovazione non si riferisca a un rapporto processuale validamente instaurato.

  • art. 307 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente nel quadro delle nullità processuali dedotte.

  • art. 44 c.c.

    Il trasferimento della residenza denunciato nei modi di legge è opponibile ai terzi, se provato secondo la disciplina civilistica richiamata dalla Corte.

  • art. 31 disp. att. c.c.

    La prova del trasferimento della residenza richiede la doppia dichiarazione al Comune di provenienza e a quello di nuova dimora abituale.

  • art. 948 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo in relazione alla prova del diritto di proprietà, motivo poi assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere della prova sul titolo di proprietà, motivo poi assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, motivo poi assorbito.

  • art. 183 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo, in relazione alla fase di trattazione e alle difese, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 1117 c.c.

    È richiamato nel quarto motivo; la Corte non ha esaminato il merito della questione perché assorbita.

  • art. 354 c.p.c.

    In presenza di nullità del giudizio di primo grado, il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice.

  • art. 383 c.p.c.

    La Corte dispone il rinvio al tribunale competente in diversa composizione a seguito della cassazione per nullità del giudizio di primo grado.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione della citazione eseguita presso lo studio professionale del destinatario è valida solo se il luogo di notificazione si colloca nel Comune correttamente individuato come residenza, dimora o domicilio secondo il criterio legale di priorità; l'ufficio non può supplire a un errato individuazione del Comune di riferimento.
  • Il trasferimento di residenza denunciato nei modi previsti dalla legge è opponibile ai terzi di buona fede e non può essere neutralizzato da una certificazione anagrafica successiva non conforme alla realtà già denunciata.
  • La nullità della notificazione dell'atto introduttivo non è sanata da mere conoscenze di fatto del processo, da attività peritali o da comparizioni limitate a singole attività istruttorie; la sanatoria per raggiungimento dello scopo richiede la costituzione della parte convenuta nel giudizio.
  • Quando la nullità della notificazione della citazione determina invalidità del giudizio di primo grado, il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice; in cassazione la sentenza d'appello va cassata con rinvio al giudice indicato dall'art. 383 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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