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Sentenza

Sentenza n. 8157/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L'ACCERTAMENTO ex artt. 31 e 117 C.P.A. dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dalla ricorrente (domanda n. 43458 del 18.04.2025 cfr. all.1) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni, e. PER LA DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., ricorrendone i presupposti, del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’accoglimento della predetta istanza in ragione della sussistenza, in capo alla parte interessata, del requisito dell'abilitazione all'insegnamento (o dell’avvenuto riconoscimento, qualora l’abilitazione all’insegnamento sia stata conseguita all’estero) in assenza della quale non è consentito nel nostro ordinamento l'acquisto del titolo di specializzazione per l'insegnamento nel sostegno;

Giustizia amministrativa202601416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata all'estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per l'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 18 aprile 2025. Ha sostenuto che fosse decorso il termine per la conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., la dichiarazione del proprio diritto all'accoglimento dell'istanza, in ragione della sussistenza del requisito dell'abilitazione all'insegnamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente all'accertamento del silenzio-inadempimento e all'obbligo di provvedere. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'azione: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero competente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 206/2007 non aveva dimostrato di avere concluso il procedimento. Il termine massimo è stato individuato in quattro mesi: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni, cui si aggiungono tre mesi per il provvedimento sul riconoscimento. Il giudice ha ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura seriale e dell'elevato numero di richieste. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, per l'ulteriore termine di 90 giorni. Non è stata dichiarata la spettanza sostanziale del riconoscimento, né il diritto all'accoglimento dell'istanza, poiché il giudizio sul silenzio ha condotto soltanto all'ordine di conclusione del procedimento. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di accertare il silenzio-inadempimento e di ordinare all'amministrazione di provvedere quando sia decorso il termine per la conclusione del procedimento.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    È stato invocato per chiedere l'accertamento della spettanza del bene della vita; la sentenza non ha tuttavia dichiarato il diritto all'accoglimento dell'istanza, limitandosi a imporre l'adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. n. 206/2007

    Individua nel Ministero competente l'autorità responsabile del procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Prevede il termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e l'eventuale richiesta di integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Stabilisce il termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.

  • art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato come Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Massime di principio

  • Nell'azione avverso il silenzio-inadempimento, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono condizioni necessarie e sufficienti per accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli abilitanti all'insegnamento conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, il termine massimo per la conclusione del procedimento è pari a quattro mesi quando occorra considerare i trenta giorni per la verifica della completezza documentale e l'eventuale richiesta di integrazioni, oltre ai tre mesi per l'adozione del provvedimento sul riconoscimento.
  • L'accertamento del silenzio-inadempimento comporta l'ordine all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso, ma non determina automaticamente il riconoscimento del titolo né l'accoglimento sostanziale dell'istanza quando residui un'attività amministrativa valutativa.
  • In presenza di procedimenti seriali caratterizzati da un elevato numero di richieste, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine di 120 giorni per provvedere e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con un termine successivo per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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